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I crediti d'imposta riacquisto prima casa, canoni non percepiti, fondi pensione, redditi esteri, incremento occupazione e mediazioni


Vediamo di seguito i crediti di imposta di cui si può avvalere il contribuente in sede di dichiarazione dei redditi qualora si verifichino i seguenti casi. 




Il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

Il credito spetta ai contribuenti che tra il 1° gennaio 2013 e la data di presentazione della dichiarazione abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa, entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
Il contribuente può utilizzare il credito d’imposta in diminuzione dell’ imposta di registro dovuta per l’atto di acquisto che lo determina oppure può utilizzarlo nei seguenti modi:
A) per l'intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
B) in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
C) in compensazione delle somme dovute ai sensi del D.Lgs. 09/07/97 n. 241.

In ogni caso il credito di imposta non dà luogo a rimborsi per espressa disposizione normativa.
Per usufruire del credito d'imposta e' necessario che il contribuente manifesti la propria volontà, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro.

L'atto di acquisto dell'immobile dovra' contenere l'espressa richiesta del beneficio e dovra' riportare gli elementi necessari per la determinazione del credito e cioè:
1) indicare gli estremi dell'atto di acquisto dell'immobile sul quale era stata corrisposta l'imposta di registro o l'IVA in misura agevolata nonchè l'ammontare della stessa;
2) nel caso in cui per l'acquisto del suddetto immobile era stata corrisposta l'IVA ridotta in assenza della specifica agevolazione c.d. "prima casa", rendere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto a tale agevolazione alla data dell'acquisto medesimo;
3) nell'ipotesi in cui risulti corrisposta l'IVA sull'immobile alienato, produrre le relative fatture;
4) indicare gli estremi dell'atto di alienazione dell'immobile (Circolare 1.03.2001 n. 19, parte 1).

Il credito d'imposta non compete a coloro che:
1) abbiano alienato un immobile acquistato con l'aliquota ordinaria, senza fruire della agevolazione c.d."prima casa";
2) abbiano alienato un immobile pervenuto per successione o donazione;
3) nell’acquisto dell’immobile non usufruiscono ovvero decadono dal beneficio della aliquota agevolata;
4) coloro nei cui confronti, per il precedente acquisto, non sia stata confermata, in sede di
accertamento, l'agevolazione c.d."prima casa" sulla base della normativa vigente alla data dell'atto (Circolare 1.03.2001 n. 19, parte 1).

L'importo del credito d'imposta e' commisurato all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato.
Con riferimento, invece, all'IVA, occorre fare riferimento all'imposta indicata nella fattura relativa all'acquisto dell'immobile alienato nonche' agli importi indicati nelle fatture relative al pagamento di acconti. Nel caso in cui l'immobile alienato sia stato acquisito mediante appalto, ai fini della determinazione del credito d'imposta, deve essere considerata l'IVA indicata in tutte le fatture emesse dall'appaltatore per la realizzazione dell'immobile (Circolare 1.03.2001 n. 19, parte 1).

Per quanto riguarda la documentazione da conservare per il credito riacquisto prima casa occorrono gli atti di acquisto e atto di vendita per verificare che gli acquisti siano stati effettuati usufruendo dell’agevolazione prima casa e che il secondo acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita e i modelli F24 in caso di compensazioni effettuate.

Credito d’imposta per i canoni non percepiti

ll credito di imposta spetta a seguito di procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto ed è di importo pari alle imposte pagate su canoni di locazione ad uso abitativo non percepiti e dichiarati in anni precedenti ma non oltre quelli dichiarati relativamente ai redditi del 2003.
Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.
Occorre la seguente documentazione:
A)   Sentenza di convalida di sfratto per morosità
B) Dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti dalle quali risulti dichiarato il reddito relativo ai canoni di locazione non riscossi

Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione

Ai contribuenti che reintegrano le somme precedentemente richieste al Fondo di previdenza complementare di appartenenza, a titolo di anticipazione per determinate esigenze, spetta un credito d’imposta pari all’imposta versata al momento della fruizione.
Il contribuente può reintegrare tali anticipazioni in qualsiasi momento anche parzialmente, allo scopo di ricostituire la propria posizione contributiva.
Le tipologie dei crediti d'imposta
Il credito d’imposta spetta sulle somme che eccedono il limite di euro 5.164,57 e solo per il reintegro delle anticipazioni erogate dal 1° Gennaio 2007 (Circolare 18/12/2007 n. 70, paragrafo 4.3).
E’ obbligatorio rendere una dichiarazione al Fondo con la quale il contribuente indichi quali somme siano da considerare come reintegro. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La documentazione che occorre conservare e esibire è la seguente:
A) Certificazione dell’anticipazione erogata e delle relative ritenute rilasciata dal Fondo
B) Dichiarazione del contribuente presentata al Fondo dalla quale risulti l’importo della contribuzione da considerare quale reintegro.

Credito d'imposta per i redditi prodotti all’estero

Il credito d’imposta spetta ai contribuenti che hanno percepito redditi (lavoro dipendente, pensione, utili , ecc.) in un paese estero nel quale sono state pagate imposte divenute definitive.
La documentazione da controllare e conservare è la seguente:
A) Modello CUD;
B) Eventuale dichiarazione dei redditi presentata all’estero
C) Certificazione rilasciata al contribuente dal soggetto erogatore
D) Quietanze di pagamento di imposte pagate all’estero

Credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali

Ai contribuenti che si avvalgono, per la risoluzione di controversie civili o commerciali, di soggetti abilitati a svolgere procedimenti di mediazione, spetta un credito d’imposta pari all’indennità corrisposta. Il credito è riconosciuto entro il limite massimo di 500 euro in caso di successo della mediazione, in caso di insuccesso, invece, il credito è ridotto della metà.
Il Ministero della Giustizia, deve, entro il 30 maggio di ciascun anno, inviare al contribuente che si è avvalso della mediazione, una comunicazione con la quale certifica l’importo del credito spettante.
Il credito non dà luogo a rimborso, pertanto, nel caso in cui la quota del credito spettante risulti superiore all’imposta netta, il credito che non ha trovato capienza potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.
In caso di omessa indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi si decade dal beneficio.
Il limite di euro 500 o 250 è da intendersi riferito a ciascun procedimento per cui, in caso di più procedimenti, il limite potrà essere superiore a tali cifre.
Come documentazione per il credito d'imposta sulle mediazioni occorre la Comunicazione del Ministero della Giustizia.


QUESTO POST E' STATO SCRITTO DA:
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FRANCESCO PINNA, PROFESSORE DI ECONOMIA E DIRITTO, TRIBUTARISTA E BLOGGER PROFESSIONISTA, CHE HA SCRITTO PIU' DI DUEMILA ARTICOLI SU ARGOMENTI QUALI FISCO, DIRITTO TRIBUTARIO, ECONOMIA . 

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1 commento:

  1. Buonasera, ho letto il vostro articolo ma non capisco una sfumatura:
    - feb 2006 ho acquistato una casa 1 pagando IVA per € 6.000
    - apr 2019 ho venduto casa 1 maturando il credito di imposta
    - ott 2019 riacquisto la prima casa 2 con imposta di registro per € 2.000.
    Il notaio mi dice che potrò compensare l'imposta della casa 2 col credito di casa 1 e fino qui è chiaro.
    Ma non capisco se i restanti 4.000 sono persi o se esiste un modo per recuperarli.
    Grazie

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