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La deducibilità delle spese di trasferta: taxi, treni, aerei, navi, auto e pedaggi autostradali


Sono tanti i professionisti che sostengono delle spese di trasferta attraverso mezzi pubblici o meno come treni o navi, taxi e aerei o viaggiando con l'auto propria ma pagando i pedaggi autostradali.




Cosa si intende per trasferta.

Per trasferta si indente uno spostamento effettuato fuori dal comune di residenza del professionista. Qualora il professionista operi nella propria abitazione in modo promiscuo sarà questa la residenza di riferimento mentre qualora operi in un locale a uso ufficio/studio o in uno studio associato occorre vedere la sede dello studio. 
Si tratta delle spese per l'uso di taxi, treni, aerei e navi. 

La documentazione da conservare per dedurre le spese di trasferta. 

Per quanto riguarda la documentazione è sufficiente conservare: 

a) Per il taxi: una ricevuta rilasciata dal taxista intestata al professionista (o allo studio associato se si opera in tal senso)
b) Per il treno, la nave e l'aereo: è sufficiente il biglietto, intestato al professionista o allo studio, rilasciato dall'esercente o dall'agenzia di viaggio. 

Cosa occorre fare nel caso in cui nel biglietto non vi sia nessuna intestazione?

Deducibilità delle spese di trasferta
Spesso capita che i biglietti di viaggio che vengono rilasciati da chi esercita le attività ferroviarie, di navigazione o aerea non contengano direttamente i dati del professionista. In tal caso occorre sempre allegare un documento con alcuni dati importati come la trasferta fatta, la data, il cliente presso il quale si è recati e le motivazioni. 

La deducibilità delle spese di trasferta ai fini irpef, irap e iva. 

Ai fini delle deducibilità irpef delle spese di trasferta occorre distinguere tra: 

a) La trasferta (ad esclusione di quella per partecipare a convegni che vedremo dopo) effettuata fuori dal comune di residenza è interamente deducibile dal reddito professionale.
b) La trasferta nell'ambito del comune di residenza non è deducibile. 
c) La trasferta effettuata nell'ambito della partecipazione a convegni fatta fuori del comune di residenza è deducibile nella misura del 50%. 

La deducibilità ai fini irap ricalca quella appena vista per l'irpef. 
Ai fini iva, si tratta di importi indetraibili per cui non è obbligatoria la registrazione.

QUESTO POST E' STATO SCRITTO DA:
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FRANCESCO PINNA, PROFESSORE DI ECONOMIA E DIRITTO, TRIBUTARISTA E BLOGGER PROFESSIONISTA, CHE HA SCRITTO PIU' DI DUEMILA ARTICOLI SU ARGOMENTI QUALI FISCO, DIRITTO TRIBUTARIO, ECONOMIA . 

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5 commenti:

  1. Salve, anche se molto in ritardo avrei una domanda, in caso fosse emessa Fattura al professionista del biglietto ferroviario (con partita Iva etc..) in questo caso l'IVA sarebbe detraibile?

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  2. Ci sono alcune opinioni contrastanti in merito. Personalmente, prudenzialmente, inserirei l'iva interamente indetraibile. Per cui sarà deducibile come costo in base allo normali regole di deducibilità del tuir.

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    1. ps. il riferimento normativo è l'articolo 19bis1 Dpr 633/72

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  3. Salve a tutti! I taxi sono spese detraibili per il 730? Se sì, qualora si avessero non tutte le ricevute ma i movimenti dell'estratto conto (per i pagamenti con carta), si possono allegare ad un' autocertificazione per il 730 cartaceo? Spero di avere presto risposta! Grazie mille!

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