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Ho sbagliato la causale del bonifico. Perdo il diritto alla detrazione?


Molti contribuenti che hanno effettuato lavori di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico hanno sbagliato la causale del bonifico e si chiedono se perdono il diritto alla detrazione di imposta.


In sostanza, sia per i lavori relativi alle ristrutturazioni edilizie sia per quelli relativi al risparmio energetico occorre che il contribuente inserisca, nel bonifico, una causale corretta, che è differente per i due casi.
Pur non esistendo una causale ufficiale possiamo riportare due esempi di causale corretti. 

Nel caso di ristrutturazioni edilizie la una possibile causale corretta è la seguente:
Bonifico di pagamento per lavori di ristrutturazione edilizia (detrazione fiscale xx%) art. 16-bis DPR 22 dicembre 1986 n. 917.

Nel caso di lavori per il risparmio energetico una possibile causale del bonifico è questa:
Bonifico di pagamento per lavori di riqualificazione energetica. Detrazione 55% – 65%, ai sensi dell’art. 1, commi 344-347, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Cosa accade se il contribuente inserisce la causale errata relativa al risparmio energetico per un bonifico relativo a lavori di ristrutturazione edilizia? E nel caso esattamente opposto? Si perde definitivamente il diritto alla detrazione di imposta?

A risolvere la questione è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 11/E del 2014 in cui, nella risposta 4.5, afferma che in caso di errata indicazione della causale del bonifico (causale per ristrutturazioni nel caso di risparmio energetico e viceversa) il contribuente non perde il diritto alla detrazione purchè l'errore non pregiudichi l'applicazione della ritenuta d'acconto da parte della banca.
Infatti, ogni istituto di credito, nell'atto di effettuare il bonifico, deve effettuare una ritenuta d'acconto. Sarà proprio il mancato effettuamento di tale ritenuta che farà eventualmente perdere il diritto alla detrazione. Ricordiamo che la ritenuta per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico, inizialmente fissata al 10%, poi passata al 4% per bonifici effettuati fino al 31 Dicembre 2014, dal 1 Gennaio 2015 è pari all'8%.

Quindi, qualora il bonifico contenga la ritenuta e si siano rispettati tutti gli altri presupposti della norma, il contribuente potrà regolarmente usufruire della detrazione di imposta per le spese sostenute anche in presenza di una causale errata.

QUESTO POST E' STATO SCRITTO DA:
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FRANCESCO PINNA, PROFESSORE DI ECONOMIA E DIRITTO, TRIBUTARISTA E BLOGGER PROFESSIONISTA, CHE HA SCRITTO PIU' DI DUEMILA ARTICOLI SU ARGOMENTI QUALI FISCO, DIRITTO TRIBUTARIO, ECONOMIA . 


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9 commenti:

  1. buona sera, io nel compilare il bonifico ho sbarrato solo la casella del bonifico ordinario,senza indicare la casella con la dicitura risparmio energetico.Nelle motivazioni del bonifico ho indicato l'acquisto di una stufa idro pellet,la partita iva. del venditore, il mio codice fiscale.Sono in possesso della relativa fattura d'acquisto, C'è qualche possibilità per rimediare a un errore di compilazione del bonifico.In attesa di una vostra risposta vi saluto cordialmente.Giacomo Angelo RUIU

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    1. Con la Risoluzione 7.06.2012 n. 55, l’Agenzia delle entrate, modificando un precedente orientamento, ha precisato che, avendo il pagamento delle spese detraibili mediante il bonifico bancario/postale, assunto anche una funzione strumentale nei riguardi degli istituti bancari e/o postali obbligati ad applicare la ritenuta d’acconto, la non completa compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del DL n. 78 del 2010 all’atto dell’accredito del pagamento.

      Questo accade, di norma, quando il contribuente non inserisce nel bonifico i dati corretti, impedendo all'istituto di credito di "riconoscere" la tipologia di spesa e, dunque, di procedere correttamente agli adempimenti di legge (effettuare la ritenuta).

      Nel suo caso occorre capire se la sua banca, nonostante abbia inserito i dati in una sezione "non corretta", abbia comunque visualizzato la "causale del bonifico" e abbia proceduto ad una corretta registrazione (i dati sono stati messi tutti correttamente ancorchè in una sezione attigua e non corretta del bollettino).
      Chieda al suo istituto di credito come ha operato l'addetto allo sportello.

      Nel caso contrario, l'unica soluzione è che lei proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4%, (ora dell'8%) secondo il disposto dell’art. 25 del D.L. n. 78/2010.

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    2. ho verificato,in banca nonostante abbiano visualizzato la causale del bonifico non hanno proceduto ad una corretta registrazione.La ditta dove ho acquistato la stufa si trova nella penisola,non so come procedere in sicurezza per effettuare altro bonifico.Ringrazio delle informazioni e vi saluto cordialmente.

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  2. la mia compagna possiede un immobile dato in locazione a 500 euro mensili.non ha altri redditi di tipo lavorativo .deve presentare comunque la dichiarazione dei redditi o è sufficiente versare alle scadenze gli importi per la cedolare secca tramite modo f24.grazie

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  3. Salve nel 2010 ho effettuato lavori di ristrutturazione ho indicato nel bonifico i riferimenti alla legge per la detrazione del 36%, 5 anni dopo l'agenzia delle entrate mi ha comunicato che le detrazioni usufruire dal 2012 non sono più valide per cui chiede la restituzione del beneficio fiscale ottenuto. In alternativa mi chiede di rieffettuare i bonifici ma devo contattare le ditte per farmi restituire i soldi e riemettere i bonifici. È plausibile una cosa del genere? La norma dell'agenzia delle entrate che annulla il beneficio fiscale è entrata in vigore nel 2012 ma i bonifici sono del 2010. Il caf di cui mi ero avvalso non mi aveva contestato i bonifici, ma ora trovo assurdo che una norma uscita 2 anni dopo l'uscita della legge mi obblighi a ripetere i bonifici

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  4. BUONASERA,
    STO EFFETTUANDO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI PRESSO IL MIO IMMOBILE CON REGOLARE CILA. HO ACQUISTATO UNA STUFA (COMPRESA DI INSTALLAZIONE) PER LA QUALE VORREI USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI DEL 50% MA QUANDO HO EFFETTUATO IL BONIFICO SULLA FATTURA D'ACCONTO (CHE RIPORTAVA IL RIFERIMENTO DELLA LEGGE SULLE RISTRUTTURAZIONI) DALL'HOME BANCKING HO SELEZIONATO ERRONEAMENTE IL BONIFICO PER LE DETRAZIONI DEL RISPARMIO ENERGETICO ANZICHè (65%) QUELLO PER RISTRUTTURAZIONI (50%). LA RITENUTA DELL'8% SUL BONIFICO è STATA APPLICATA E LEGGENDO LA CIRCOLARE 11-E DI MAGGIO 14 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE MI PARE DI CAPIRE CHE NON RISCHIO IL NON RICONOSCIMENTO DELLE DETRAZIONI MA OVVIAMENTE DAL 2014 AD OGGI HO PAURA CHE QUALCOSA SIA POTUTO CAMBIARE. SE QUANTO SANCITO DALLA CIRCOLARE è ANCORA IN ATTO, QUANDO SARà IL MOMENTO DI EFFETTUARE IL BONIFICO DI SALDO POSSO INSERIRE LA CAUSALE PER RISTRUTTURAZIONE O DEVO CONTINUARE A INSERIRE LA STESSA DEL 1° BONIFICO.

    RINGRAZIO IN ANTICIPO PER LA VS CORDIALE RISPOSTA.

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  5. La causale errata non fa perdere il diritto alla detrazione sempre che, come ha precisato lei, la ritenuta sia stata correttamente eseguita. Nel saldo scriva il riferimento corretto.

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  6. Salve, ho acquistato un condizionatore a pompa di calore, per cui vorrei usufruire delle agevolazioni fiscali del 50% (rimborso in 10 anni del 50%), ma ho erroneamente indicato in fase di pagamento con bonifico, il risparmio energetico (65%). Avrò diritto alle detrazioni in fase di dichiarazione dei redditi o devo rifare il bonifico? l
    Grazie pe l’eventuale risposta


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  7. Salve. Ho effettuato un bonifico per lavori di ristrutturazione edilizia, ma per distrazione ho dimenticato a riportare il numero della fattura. Per quanto riguarda il rif. alla legge che da diritto alle detraz. non è era necessario in quanto il bonifico era predisposto. Posso avere dei problemi per l'errore che ho commesso?Grazie

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