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Le spese di assicurazione sulla vita: come detrarre i premi versati


Il contribuente può portare in detrazione i premi di assicurazione versati durante l'anno in seguito alla stipula di contratti sulla vita, gli infortuni, rischio morte e invalidità e non autosufficienza.




Vediamoli nel dettaglio e cerchiamo di capire quali sono le modalità corrette per detrarre tali spese.
Si tratta di una detrazione del 19% su un importo non superiore ai 630 euro. In sostanza, il massimo di detrazione di imposta sarà data dalla seguente formula: 

Detrazione massima = 630 * 0.19 =  119.70 euro.

Andiamo a vedere ora quali tipologie assicurative sono ammesse e quali documenti occorre presentare e conservare per un eventuale controllo.


Quali tipi di assicurazioni sono detraibili? 

Innanzitutto occorre individuare quale tipologie di assicurazioni consentono la detraibilità dei premi versati. Non basta aver semplicemente stipulato una assicurazione per poter dire con certezza che i premi versati potranno essere detratti dalle proprie imposte. Occorre che si tratti di: 

a) contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000: per questi contratti occorre sempre verificare che sia prevista una durata non inferiore a cinque anni e che in tale periodo non sia consentita la concessione di prestiti.

b) contratti di assicurazione stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, aventi per oggetto esclusivamente uno o più dei seguenti rischi:

rischio di morte;
rischio d'invalidità permanente superiore al 5%, da qualsiasi causa derivante;
rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Andiamo a vedere il contratti del tipo b) uno per uno.

Contratti "rischio morte"

In tal caso occorre verificare se il rischio assicurativo è riferibile solo al caso di morte oppure si tratti di un tipo misto in cui è prevista la prestazione anche in caso di permanenza in vita dell'assicurato alla scadenza del contratto oppure se sia prevista la prestazione in caso di riscatto anticipato. In queste ultime due impotesi di contratto misto occorre sempre verificare, nel documento rilasciato dall'assicurazione, la separazione degli importi relativi ai premi versati poichè la parte effettivamente detraibile è soltanto quella relativa al rischio morte. Per cui occorre scorporare le altre eventuali voci.

Esempio: Tizio possiede un contratto per "rischio morte" riscattabile con un premio annuo pari a euro 1000. Solo euro 400 si riferiscono al rischio morte mentre euro 600 coprono le ipotesi di pagamento in caso di permanenza in vita dell'assicurato o di ipotesi di riscatto. Tizio potrà portare in detrazione soltanto il 19% di euro 400. La restante parte del premio sarà indetraibile.

Contratti a rischio invalidità permanente superiore al 5%.

Si tratta di contratti che prevedono una prestazione in caso di infortuni o malattie che provocano una invalidità permanente superiore al 5%. Anche in questo caso, tuttavia, è possibile che nell'assicurazione siano presenti anche delle eventuali prestazioni in caso di invalidità inferiore al 5%. In tal caso occorre stabilire quale parte del premio assicurativo versato sia riferibile a tali prestazioni per scorporarlo dal premio complessivo. La sola parte detraibile è, appunto, solo la quota del premio complessivo che copre le invalidità superiori al 5%. Occorre sempre che l'agenzia assicurativa rilasci un documento in cui sia espressamente indicata la quota del premio (in valore assoluto o in valore percentuale) riferibile alla parte detraibile.

Esempio: Tizio stipula un contratto misto per rischio invalidità. Paga un premio annuo pari a euro 1000. In linea di massima si potrebbe dire che potrebbe portare in detrazione il massimo consentito di euro 630. Tuttavia il contratto di Tizio prevede che di quei 1000 euro di premio annuo ben 700 euro siano dedicati alla copertura di infortuni inferiori al 5% mentre la restante parte di euro 300 siano destinati a infortuni superiori al 5%. Tizio potrà detrarre soltanto il 19% di questa ultima quota di premio, ovvero il 19% di euro 300.

Contratti di assicurazione per rischio di non autosufficienza.

Si tratta della terza tipologia di contratti di assicurazione detraibili in sede di dichiarazione dei redditi. In questo caso una condizione essenziale per concedere la detraibilità è che:

a) l'impresa non possa espressamente recedere dal contratto di assicurazione.
b) la copertura assicurativa deve riguardare la non autosufficienza nei seguenti compiti quotidiani: assunzione degli alimenti, espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, deambulazione, indossare gli indumenti.
c) le polizze, sia se stipulate nell'ambito dell'assicurazione sulla malattia sia dell'assicurazione sulla vita, devono comunque prevedere la copertura del rischio per l'intera vita dell'assicurato.


Identità tra contraente e assicurato.  

La detrazione dei premi di assicurazione sulla vita
Altra importante condizione, per tutte le tipologie assicurative viste, è che il contraente e l'assicurato siano la stessa persona. Questo indipendentemente da chi sarà il contribuente a usufruire delle prestazione assicurativa.
Tizio può stipulare un contratto di assicurazione (contraente) che sia destinato al rischio della propria vita (assicurato) e nel caso in cui accada qualcosa il beneficiario della prestazione sarà la moglie. Se Tizio stipula una assicurazione (Tizio è il contraente) sul rischio invalidità della propria moglie (la moglie sarà l'assicurato) Tizio non potrà beneficiare della detrazione qualunque sia il beneficiario della prestazione perchè non vi è coincidenza tra assicurato e contraente. Il solo caso in cui questo è possibile è che l'assicurato sia a suo carico fiscalmente.
Così si è espressa l'agenzia delle entrate modificando un suo precedente orientamento. La detrazione spetta anche per le assicurazioni dei familiari a carico sempre che sia il contribuente a sostenere l'onere. Si veda la Circolare n. 17 del 18 maggio 2006, risposta n. 4.
Ovvero, possiamo avere i seguenti casi in cui il contribuente sia:

a) Contraente e assicurato
b) Contraente, mentre l'assicurato è un suo familiare fiscalmente a carico
c) Contraente e assicurato sono entrambi un suo familiare a carico
d) Contraente è un familiare a carico e assicurato è il contribuente

In tutti questi casi si deroga alla regola generale vista prima (identità tra contraente e assicurato) e si consente sempre la detrazione del premio assicurativo versato.


La documentazione da conservare e esibire in caso di controlli.

Occorre sempre conservare:

La ricevuta di pagamento dei premi versati
Contratto d’assicurazione oppure certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice in cui siano indicati il nome del contraente e quello dell’assicurato, la tipologia del contratto e la sua decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti.
Per quelli sottoscritti o rinnovati entro il 31.12.2000 occorre, in aggiunta, l’indicazione che il contratto abbia una durata non inferiore ai cinque anni e che, nel periodo di durata minima, non consenta la concessione di prestiti.



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1 commento:

  1. Buon pomeriggio,
    stavo controllando il mio 730 precompilato ma mi sono accorta che mancano delle spese sanitarie e non solo. Le spese sanitarie si riferiscono all'acquisto delle lenti a contatto di cui ho gli scontrini con codice fiscale inserito.Non capisco perchè non risultino.
    A ottobre 2019 ho sottoscritto un'assicurazione sulla vita per 20 anni (durata del mutuo prima casa) ed ho corrisposto il primo pagamento a dicembre 2019.Anche di questo non c'è traccia,non dovrebbe essere trasmesso dalla compagnia assicurativa in automatico? Infine ho da diversi anni anni un'adozione a distanza con un onlus italiana,anche questa non risulta.Oppure in questi ultimi due casi devo essere io ad inserirli?Così pure per il rinnovo della patente il titolare della scuola guida mi ha detto che una parte delle spese (tra cui visita medica) si può scaricare.E' corretto?
    Grazie
    Annamaria

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