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Requisiti per accedere al nuovo regime forfettario dei contribuenti minimi


Dal 1 gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo regime forfettario dei contribuenti minimi, apportando sostanziali modifiche al vecchio regime.



Andiamo a vedere quali siano i requisiti di accesso al nuovo regime forfettario secondo il comma 54 della legge di stabilità,  cercando di capire quali siano i contribuenti, vecchi e nuovi, che possano aderire al nuovo regime dal 1 gennaio 2015.


PRIMO REQUISITO PER ACCEDERE AL NUOVO REGIME FORFETTARIO DEI CONTRIBUENTI MINIMI


Non aver conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a quelli indicati nell'allegato 4.
In sostanza, per ogni codice attività, esistono degli appositi limiti in termini di fatturato che consentono l'adesione al nuovo regime dei minimi. Superati quelli si perde il diritto di accedere al nuovo regime.
Occorre, quindi, per verificare se si può aderire al nuovo regime nel 2015, verificare i ricavi o compensi prodotti nell'anno precedente, il 2014, e controllare che non si siano superati i seguenti limiti.

ALLEGATO 4
PROGRESSIVO
GRUPPO DI SETTORE
CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007
VALORE SOGLIA
DEI RICAVI/COMPENSI
REDDITIVITÀ
1
Industrie alimentari e delle bevande (10 - 11)
35.000
40%
2
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9
40.000
40%
3
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81
30.000
40%
4
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 - 47.89
20.000
54%
5
Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68)
15.000
86%
6
Intermediari del commercio 46.1
15.000
62%
7
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56)
40.000
40%
8
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)
15.000
78%
9
Altre attività economiche (01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)
20.000
67%


Nell'esempio, un libero professionista (progressivo 8 della tabella) che volesse aderire al nuovo regime nel 2015 ma nel 2014 abbia fatturato una cifra superiore al limite dei 15.000 euro, si troverebbe nella concreta impossibilità di aderirvi per aver superato i limiti dei compensi. 
Sempre nell'esempio, un commerciante (progressivo 2 della tabella) che nel 2014 abbia superato i ricavi di 40.000 euro non potrà, nel 2015, aderire al nuovo regime forfettario dei nuovi minimi. 

Come vedete, nella tabella sopra riportata (allegato 4 alla legge di stabilità), per ogni codice attività al quale è consentito, in linea teorica, di aderire al nuovo regime forfettario dei contribuenti minimi, si affianca un livello massimo di compensi/ricavi ammissibili.
I nuovi requisiti per il regime forfettario dei nuovi minimi.
Occorre sempre verificare la propria soglia in riferimento all'anno prima rispetto a quello in cui si intenda aderire al nuovo regime.
Per fare qualche esempio, il commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande ha un limite ( 30.000 euro) che è diverso dallo stesso commercio ambulante di altri generi (20.000 euro).
Il limite per gli agenti di commercio, (progressivo 6, intermediari del commercio) è di euro 15.000. Per cui, un agente di commercio che abbia percepito, nel 2104, ricavi superiori a quel limite, nel 2105 non potrà accedere al nuovo regime.
Per le attività di alloggio e ristorazione il limite è di euro 40.000.
Per le attività professionali, (dall'avvocato al commercialista, dall'ingegnere all'agronomo, al geometra o all'architetto o, ancora, a tutti i liberi professionisti senza cassa come i tributaristi, i designer di siti web, e cosi via, il limite è quello di euro 15.000.
Ricordo che l'anno di riferimento per verificare se si è superati il limite è sempre quello dell'anno precedente all'accesso. Naturalmente, qualora si acceda al regime, il limite dovrà essere rispettato anno per anno.


SECONDO REQUISITO PER ACCEDERE AL NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI


Non aver sostenuto spese per un ammontare superiore a euro 5.000, sempre nell'anno precedente a quello in cui si intende aderire al nuovo regime, per le seguenti voci:

a) lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni;
Questo è l'esempio di un professionista o di un commerciante che, nel 2014, si sia servito di forme di lavoro accessorio per un ammontare superiore a 5.000 euro, tramite il sistema dei voucher. In tal caso, nel 2015 non potrà aderire al nuovo regime.
b)  per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalita' riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c)
In  questo caso si richiamano le borse di studio o di assegno, premio o sussidio corrisposti ai fini di studio o addestramento professionale (Art. 50, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/86) e i compensi per collaborazioni svolte nell’ambito di un rapporto unitario, senza vincolo di subordinazione e senza impiego di mezzi organizzati (Co.Co.Co)- (Art. 50, comma 1, lettera c-bis), D.P.R. n. 917/86) e gli utili da partecipazione ('articolo 53, comma 2, lettera c)

c)  aver sostenuto spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
Si tratta delle spese sostenute per familiari partecipanti all'impresa.


TERZO REQUISITO PER ACCEDERE AL NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI


Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non deve superare i 20.000 euro.
Quindi, occorre andare a vedere se, a chiusura di esercizio del 2014, si avera un costo complessivo dei beni ammortizzabili, comprensivo degli stessi ammortamenti, superiore o inferiore a 20.000 euro. La legge spiega come trattare alcune particolari categorie di beni, e nello specifico:

I beni in locazione finanziaria: occorre prendere come riferimento per il calcolo il costo sostenuto dal concedente.
I beni in locazione, noleggio e comodato per i quali occorre prendere come valore di riferimento quello normale, (determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni) ovvero: "Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso." (Art. 9, comma 3 del DPR 917/86)
I beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50 per cento;

Attenzione, poichè in questi calcoli NON rilevano i segueti beni:

Non rilevano i beni il cui costo unitario non e' superiore ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
Si tratta, in entrambi i casi citati (art. 54 e art. 102)  dei beni il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4.
Non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.
Non rilevano, dunque, nel conteggio del limite dei 20.000 euro, l'eventuale studio professionale che il professionista o il lavoratore autonomo usa per l'attività o il locale commerciale o artigianale usato dall'imprenditore.


QUARTO REQUISITO PER ACCEDERE AL NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI


I redditi conseguiti nell'attivita' d'impresa, dell'arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la verifica della suddetta prevalenza non e', comunque, rilevante se il rapporto di lavoro e' cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro.
In sostanza si dice che, nel caso in cui si percepiscano anche redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati occorre verificare che:

I redditi conseguiti nell'attività di impresa, arte o professione siano superiori solo nel caso in cui la loro somma ecceda i 20.000 euro.
Nel caso in cui la loro somma sia al di sotto di questa soglia il requisito non è richiesto. 
Per esempio, se tizio svolge attività di lavoro autonomo e nel contempo percepisce redditi di lavoro dipendente o assimilati deve verificare: 
a) che la somma dei redditi percepiti non superi i 20.000 euro (in tal caso non deve preocuparsi di niente)
b) qualora la somma di tutti i redditi percepiti (redditi dell'attività più redditi di lavoro dipendente o assimilato) superi i 20.000 euro, deve verificare che il reddito dell'attività professionale sia prevalente rispetto agli altri (dipendente e/o assimilato).

Il Comma 55 riporta alcune utili indicazioni su come individuare il limite dei ricavi per poter accedere al nuovo regime dei contribuenti minimi dal 2015.

Nello specifico, nella lettera a) afferma che NON occorre prendere in considerazione i i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore.

Per esempio, se tizio nel 2014, svolgeva lavoro autonomo, si ritrova il limite di 15.000 euro per accedere ai nuovi minimi. Se aveva dichiarato dei compensi di euro 14.500 poi passati a 16.000 per via dell'adeguamento agli studi di settore, tizio potrà comunque accedere al nuovo regime poichè i compensi di riferimento vanno decurtati da eventuali adeguamenti agli studi stessi. Il compenso di riferimento di tizio rimane sempre 14.500 euro.


Stesso discorso per l'adeguamento ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549; Anche in questo caso NON occorre prendere in considerazione i maggiori ricavi dichiarati in seguito all'adeguamento. 

Alla lettera b) dell'art. 55 si afferma che nel caso di esercizio contemporaneo di attivita' contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite piu' elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attivita' esercitate.


CHI NON PUO' ACCEDERE AL NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI


Andiamo a leggere il comma 57 dell'art. 1 della Legge di Stabilità che introduce il nuovo regime forfettario dei contribuenti minimi:
57. Non possono avvalersi del regime forfetario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attivita', a societa' di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a societa' a responsabilita' limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

Quindi, NON possono accedere al nuovo regime tutti coloro che si ritrovano nei casi regolati dalle lettere a) b) c) e d) del precedente comma.

Nello specifico, alla lettera a) si indicano le seguenti categorie:
Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del dPR n. 633 del 1972);
Vendita sali e tabacchi (art. 74, primo c. del dPR n. 633/72);
Commercio dei fiammiferi (art. 74, primo c. del dPR n. 633/72);
Editoria (art. 74, primo c. del dPR n. 633/72);
Gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo c. del dPR n. 633/72);
Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo c. del dPR n. 633/72);
Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al dPR n. 640/72 (art. 74, sesto c. del dPR n. 633/72);
Agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter. del dPR n. 633/72);
Agriturismo (art. 5, comma 2, della legge 413/91);
Vendite a domicilio (art. 25- bis, comma 6, del dPR n. 600/73);
Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 del d.l. n. 41/95);
Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del d.l. n. 41/95);

Nella lettera b) sono ricopresi tutti i residenti in Italia, in uno Stato dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, ovvero la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica nel caso in cui il reddito prodotto in Italia sia pari o superiore al 75% del reddito complessivamente prodotto.

Nella lettera d) sono esclusi dal nuovo regime dei minimi coloro che, alla data del 1 gennaio 2015, partecipano a societa' di persone o associazioni di cui all'articolo 5 delTUIR, o a Srl che optano per la trasparenza fiscale. 



QUESTO POST E' STATO SCRITTO DA:
________________________________________________________________________________________________________________________
FRANCESCO PINNA, PROFESSORE DI ECONOMIA E DIRITTO, TRIBUTARISTA E BLOGGER PROFESSIONISTA, CHE HA SCRITTO PIU' DI DUEMILA ARTICOLI SU ARGOMENTI QUALI FISCO, DIRITTO TRIBUTARIO, ECONOMIA . 


ATTENZIONE.   
Per una consulenza gratuita sul nuovo regime dei contribuenti minimi puoi prendere un appuntamento per telefono a Sassari (Tel: 079/3767096 0 Cell: 3337287007)

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3 commenti:

  1. Dal suo punto di vista la forma più conveniente è quella di richiedere a chi le presta la collaborazione l'emissione di una notula per la prestazione occasionale prestata. Lei paga e inserisce la notula come costo interamente deducibile dal reddito. Non avrà nessuna incombenza se non quella di trattenere la ritenuta d'acconto sulla prestazione e versarla tramite f24 telematico. Spetterà al prestatore d'opera occasionale, ovvero il suo collaboratore, presentare dichiarazione dei redditi, dichiarare il reddito occasionale e farsi restituire, eventualmente, la ritenuta da lei versata. Oltre a questa soluzione esiste anche la possibilità di pagare il suo collaboratore tramite i Voucher rispettando sempre il limite stabilito per questa forma di pagamento. In questo caso non ci sarà più una notula di prestazione occasionale emessa dal suo collaboratore ma sarà lei a comprare i voucher quando volesse usarli e attivarli attraverso l'apposita procedura telematica ogni qual volta vorrà usufruire della collaborazione.

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  2. Buongiorno,
    ho partita iva come agente di commercio enasarco e aderisco al regime forfettario. Lavoro come venditore di auto in una concessionaria (agente di commercio di autoveicoli nuovi e usati). Attualmente il mio codice ateco mi permette limite di ricavi e compensi per 25.000 euro annui per restare dentro al regime forfettario: si tratta del codice 46.18.97 “agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari”.
    Alcuni miei colleghi hanno invece un codice ateco diverso, pur facendo la mia identica professione: ovvero il codice 45.11.02 “intermediario del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse la agenzia di compravendita)”. Tale codice permette un tetto di 50.000 euro annui per restare dentro al regime.
    Alcuni commercialisti mi hanno detto che il codice giusto sia il mio, in quanto il 45.11.02 è dedicato agli “intermediari” e secondo alcuni l’intermediario sarebbe la concessionaria e non il venditore. Altri commercialisti invece dicono che il 45.11.02 è un codice che rientra nel commercio ma la categoria è dedicata agli agenti e quindi utilizzabile. Una sorta di pertugio legislativo da poter cogliere in piena regolarità.
    Volevo pertanto sapere: potrebbe essere una mossa corretta cambiare ad anno in corso il codice ateco, in modo da riuscire a restare dentro al regime forfettario?? (con conseguente risparmio annuo di diverse migliaia di euro…).

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  3. Un contribuente nel 2019 ha aderito al regime forfettario. Nel 2019 ha ricevuto compensi per lavoro dipendente o assimilati superiori a 30mila euro attraverso due soggetti il primo, il Comune dove ha svolto il mandato come Sindaco ricevendo un'indennità, il secondo un lavoro come pubblico dipendente che ha ripreso dopo la conclusione del mandato elettorale in quanto precedentemente si trovava in aspettativa. Il mandato come Sindaco si è concluso nel maggio 2019 ed è sostanzialmente il reddito che gli fa superare i 30mila euro, considerando che la norma dice che la verifica di tale soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno, tale contribuente può comunque rimanere nel regime forfettario anche nel 2020? Grazie.

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