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Come si calcola il reddito e l'imposta per il regime forfettario dei nuovi minimi


Il calcolo del reddito imponibile e della relativa imposta da pagare, per il regime forfettario dei nuovi contribuenti minimi, è molto diverso dal vecchio regime.



Mentre il calcolo dell'imponibile e dell'imposta a debito prima seguiva le normali regole comuni a tutti i contribuenti, ovvero si procedeva alla differenza tra ricavi o compensi e costi sostenuti durante l'anno di esercizio dell'attività, ora, con i  nuovi minimi, il calcolo è completamente diverso. 


CALCOLO DEL REDDITO E DELL'IMPOSTA PER I REGIME FORFETTARIO DEI NUOVI MINIMI.


Andiamo per ordine e completiamo il discorso con degli esempi concreti.
Il comma 64 fornisce indicazioni su come calcolare il reddito dei nuovi minimi.
Per calcolare il reddito imponibile e l'imposta annua da versare per il nuovo regime dei contribuenti minimi occorrono i seguenti dati:

a) Fatturato prodotto
b) Coefficiente di redditività per la propria categoria di appartenenza, presente nell'allegato 4.
c) La misura dei contributi previdenziali versati.


I costi sostenuti durante l'anno NON rilevano ai fini del calcolo del reddito imponibile.

I coefficienti di redditività sono quelli riportati nella colonna di destra.

ALLEGATO 4
PROGRESSIVO
GRUPPO DI SETTORE
CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007
VALORE SOGLIA
DEI RICAVI/COMPENSI
Coefficienti di REDDITIVITÀ
1
Industrie alimentari e delle bevande (10 - 11)
35.000
40%
2
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9
40.000
40%
3
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81
30.000
40%
4
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 - 47.89
20.000
54%
5
Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68)
15.000
86%
6
Intermediari del commercio 46.1
15.000
62%
7
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56)
40.000
40%
8
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)
15.000
78%
9
Altre attività economiche (01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)
20.000
67%


IPOTESI DI CALCOLO PER UN PROFESSIONISTA NUOVO MINIMO


Ora facciamo un esempio per le attività professionali nel rigo 8. Come vediamo abbiamo un coefficiente di redditività del 78%.

Ipotiziamo che Tizio guadagni, durante il 2015, 13.000 euro e che abbia pagato 2000 euro di contributi previdenziali.
Per prima cosa applichiamo il coefficiente di redditività del 78% per ottenere l'imponibile lordo:

Imponibile lordo = 13.000 x 0,78 =  10.140

Ora possiamo dedurre dall'imponibile lordo i contributi previdenziali pagati durante l'anno pari a euro 2.000 e ottenere l'imponibile netto su cui applicare l'imposta del 15%.

Imponibile lordo - contributi previdenziali versati = Imponibile Netto

10.140 - 2.000 = 8.140 (Imponibile Netto)

Infine, per conoscere l'imposta da versare applichiamo l'aliquota forfettaria del 15% all'ìmponibile netto ottenuto:

Imposta Netta = Imponibile netto x aliquota forfettaria 15%

8.140 x 0.15 =  1221

Tizio dovrà versare Euro 1221 come imposta sostitutiva allo Stato.


SCONTO DI UN TERZO PER I PRIMI TRE ANNI DI ATTIVITA'


Il comma successivo, il n. 65 dice che:
Al fine di favorire l'avvio di nuove attivita', per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 e' ridotto di un terzo, a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attivita' di cui al comma 54, attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attivita' svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.

Quindi, esiste la possibilità di ottenere, per un certo periodo di tempo, (massimo tre anni) uno sconto sul reddito imponibile, così come lo abbiamo ottenuto prima, a condizione che il contribuente rispetti le regole a), b) e c).

Nel precedente esempio, dunque, dovremmo prendere il reddito imponibile e scontarlo di un terzo prima di applicare l'aliquota forfettaria del 15%, ovvero:

Sconto = Reddito imponibile x 0.3333

8.140 x 0.333 = 2.711

Nuovo reddito imponibile  = vecchio reddito imponibile -  sconto di un terzo.

8.140 - 2.711 =  5429

Imposta netta da versare : 5.429 x 0.15 = 814 euro

Quindi, tutti coloro che iniziano l'attività nel 2015 aderendo al nuovo regime dei contribuenti minimi avranno, per i primi tre anni, uno sconto di un terzo sul reddito imponibile.
Se, al contrario, non si rispettano i casi previsti dalla lettera a) b) e c) del comma 65, è sempre consentito di aderire al nuovo regima ma NON si potrà usufruire dello sconto di un terzo dell'imponibile per i primi tre anni.

Esempio 1: 
Supponiamo che Tizio abbia chiuso la partita iva di lavoratore autonomo nel 2012 e ora, nel gennaio 2015, decida di aderire ai nuovi minimi. Poichè nei tre anni precedenti, che sono rispettivamente 2014, 2013, 2012, tizio aveva esercitato attività di lavoro autonomo, non rispetta i requisiti della lettera a). Per cui, sin dal primo anno, dovrà calcolare il reddito imponibile senza alcuno sconto secondo il metodo riportato in cima all'articolo.

Esempio 2: 
Supponiamo che Caio abbia esercitato per anni l'attività di commerciante e che abbia chiuso l'attività nel 2011. Ora, nel 2015, decide di riaprire l'attività e aderire al nuovo regime dei minimi. Poichè nei tre anni precedenti l'apertura della nuova attività, ovvero negli anni 2014, 2013, 2012, Caio non ha esercitato nessuna attività di impresa, arte o professione, sin dal primo anno di adesione al nuovo regime dei minimi potrà usufruire di uno sconto di un terzo dell'imponibile, e tale sconto potrà applicarlo anche per i due anni successivi (2015, 2016, 2017)

Esempio 3: 
Supponiamo che Sempronio decida di rilevare l'attività commerciale di Caio si dal 2015. Tuttavia Caio, nel 2014 ha dichiarato un reddito superiore alle soglie riportate nell'allegato 4 per la sua categoria di appartenenza. In tal caso Sempronio, pur non avendo mai esercitato attività di impresa, potrà sempre aderire al nuovo regime dei contribuenti minimi, ma non potrà usufruire del triennio agevolato di riduzione di un terzo del reddito imponibile poichè non rispetta il requisito della lettera c) del comma 65.


CHI ALTRI PUO' OTTENERE LO SCONTO DI UN TERZO DELL'IMPONIBILE


Attenzione a cosa dice il comma 87.
Comma 87. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 65 del presente articolo per i soli periodi d'imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.

In sostanza, si afferma che coloro che aderivano al regime delle nuove iniziative produttive o al vecchio regime dei minimi possono usufruire dello sconto di un terzo dall'imponibile per i periodi di imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.

Esempio 1: 
Tizio ha aperto la partita iva come vecchio minimo nel 2013.  Nel 2105  decide di aderire al nuovo regime dei contribuenti minimi. Poichè ha aperto nel 2013, il triennio sarà composto dalle seguenti annualità: 2013, 2014, 2015. Questo vuol dire che Tizio, per il solo 2015, potrà scontare di un terzo il suo reddito imponibile prima di applicare l'imposta sostitutiva del 15%, usufruendo del regime triennale agevolato previsto dal comma 65.

Esempio 2:
Tizio ha aperto la partita iva nel 2014 con i vecchi minimi. In questo caso, il triennio agevolato sarà composto dalle annualità 2014, 2015, 2016.  In tal caso Tizio sconterà di un terzo il suo reddito sia nel 2015 che nel 2016.

Esempio 3: 
Caio ha aperto la partita iva nel regime delle nuove iniziative produttive nel 2013: anche in questo caso le annualità del triennio agevolato saranno: 2013, 2014, 2015. Caio, per il 2015, qualora volesse accedere al regime dei nuovi minimi, avrebbe lo sconto di un terzo sul reddito imponibile.

Esempio 4: 
Sempronio ha aperto la partita iva nel 2012 come vecchio minimo e nel 2015 vorrebbe aderire ai nuovi minimi. Poichè ha aperto nel 2012,  il triennio agevolato è composto dalle seguenti annualità: 2012, 2013, 2014. nel 2015, primo anno di adesione al nuovo regime, non avrebbe nessuno sconto di un terzo previsto dal comma 65 e dovrebbe calcolare l'imposta da versare secondo il primo metodo riportato in cima all'articolo.

Esempio 5:
Sempronio ha aperto la partita iva come ordinario nel 2014 e nel 2015 ha i requisiti per aderire al nuovo regime dei contribuenti minimi. Poichè non rientra nei casi citati dal comma 87 (apertura della partita iva nel regime fiscale agevolato art. 13 della legge 388/2000 oppure nei vecchi minimi) non potrà usufruire di nessuno sconto di un terzo ma applicherà le regole esposte nel primo esempio di calcolo riportato nell'articolo.


QUESTO POST E' STATO SCRITTO DA:
________________________________________________________________________________________________________________________
FRANCESCO PINNA, PROFESSORE DI ECONOMIA E DIRITTO, TRIBUTARISTA E BLOGGER PROFESSIONISTA, CHE HA SCRITTO PIU' DI DUEMILA ARTICOLI SU ARGOMENTI QUALI FISCO, DIRITTO TRIBUTARIO, ECONOMIA . 



ATTENZIONE.  ___________________________________________________ 
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Il calcolo del reddito per il nuovo regime forfettario dei minimi

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10 commenti:

  1. Lavoro come “esperta esterna” di lingua inglese nelle scuole elementari,dal 2012 con Prestazioni Occasionali. Dal Marzo 2015 con l’aumento di lavoro devo aprire P.IVA (sotto il Regime Forfetario, alla quale credo di potermi associare NON avendo MAI avuto fin’ora una P.IVA). La domada è: posso adderire allo SCONTO DI UN TERZO PER I PRIMI TRE ANNI DI ATTIVITA'? Grazie.

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  2. Non avendo mai aperto una partita iva avrà certamente il diritto di usufruire dell'agevolazione prevista per i primi tre anni di attività in regime forfettario.

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  3. salve, vorrei chiedere questo, come si determinano i contributi da versare? se io fatturo 20000 ed essendo iscritto alla cassa giornalisti inpgi con aliquota 12%, questa va calcolata su 20000 o su il 78% di 20000??

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  4. Vi ringrazio per l'articolo chiaro, esaustivo e molto utile. Volevo solo segnalarvi una nota, magari mi sbaglio, ma credo ci sia un'errore nella tabella alla voce "valore soglia ricavi/compensi" al progressivo 8. Il tetto non è previsto a € 30.000?
    Un saluto Laura

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    1. Ciao Laura, quelli che hai letto tu sono i limiti che erano in vigore nel 2015. Ora sono stati modificati (tutti) e dovrei aggiornare la pagina. Per cui tu hai perfettamente ragione, il limite per i professionisti che aderiscono al regime forfettario è di euro 30.000.

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  5. ma io ho una domanda....fino a qui tutto chiaro...ma come si calcolano i contributi previdenziali? e la storia del 35% sui contributi inps?
    potrebbe farlo con un esempio pratico come questo^ cosi le persone k non ci capiscono ninete,come me,possono capirci qualcosa XD
    grazie ^^

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  6. Salve, vorrei chiedere un’informazione circa il regime forfettario 2017:
    sono un libero professionista con regime forfettario e contemporaneamente svolgo attività di insegnamento.
    Considerando che il limite di reddito per rimanere nel regime forfettario per la mia attività è di € 30.000, vorrei sapere se nel calcolo dei 30.000 euro viene considerato solo il ricavo da attività di libero professionista oppure vengono sommati anche gli altri redditi? Ovvero se ad esempio nel 2017 i ricavi da attività da libero professionista fossero di € 15.000 e quelli da insegnamento € 20.000, rimango nel regime forfettario?
    Inoltre, se ho altri redditi da fitti di abitazione, devono essere conteggiati?
    Grazie e saluti
    Francesco

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  7. Sul quadro RS del Modello Redditi PF 2017 - Fascicolo 3 - approvato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nonchè su alcuni software commerciali per la gestione degli adempimenti contabili e fiscali, non risulta inserito il Rigo RS 382 "Assenza di dati da indicare nei prospetti Esercenti attività impresa e Esercenti attività di lavoratore autonomo”. Tale rigo non viene menzionato neanche sulle relative istruzioni ministeriali per la compilazione del quadro RS, ma compare invece sul software "RedditiOnLine PF 2017", scaricato dallo stesso sito dell'Agenzia delle Entrate. Tale discordanza non consente al mio commercialista, che usa un apposito software esistente in commercio, di elaborare con certezza il Quadro RS. Poichè mi trovo nella situazione di dover utilizzare il citato Rigo RS 382, come devo comportarmi per essere considerato in regola fiscalmente? Ringrazio per il prezioso aiuto.

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  8. Salve, ho aperto da quasi due anni partita Iva ed è giunto il momento di trovare un locale da adibire a officina... La domanda è :comprare o affittare ? Ovvero affittare e scaricare le spese o comprare e pagare l'imu??

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  9. Buongiorno e grazie in anticipo per la risposta che cortesemente vorrete darmi. La mia domanda è questa:
    un libero professionista autonomo in regime forfettario con cassa previdenziale di categoria (cioè non Inps) utilizza questo "stile" di fatturazione:

    consulenza: 78,432 €
    contributo integrativo 2%: 1,568€
    marca da bollo: 2,00 €
    TOTALE FATTURA: 82,00 €

    Bene, nella dichiarazione "Redditi PF" di questo professionista come devono essere considerati il contributo integrativo e la marca da bollo? In pratica, nel rigo LM colonna 4 vanno tolti dai "componenti positivi" indicando quindi (immaginando per semplificare che questa sia l'unica fattura della dichiarazione) solo il valore 78,432 € oppure vanno considerati anch'essi (o solo uno dei due)?
    Grazie mille.
    Carlo

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