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Portatori di handicap: le spese detraibili per la disabilità


Vediamo ora quale siano le spese detraibili per i portatori di handicap, cercando di capire entro quali limiti sia possibile portarle in detrazione in riferimento alle circolari dell'agenzia delle entrate.



Stiamo parlando delle spese di trasporto in autoambulanza, le spese per l'acquisto di poltrone, di apparecchi vari e arti artificiali, acquisto di rampe per eliminare le barriere architettoniche sia dentro che fuori l'abitazione del disabile, la trasformazione degli ascensori per renderli compatibili con le esigenze della persona con handicap, le spese per una pedana di sollevamento, sia quelle installate presso l'abitazione sia quelle installate nell'auto, le spese per l'acquisto di telefonini cellulari per sordomuti e, ancora, l'acquisto di strumenti elettronici quali fax, modem, computer pc adatti, telefoni a viva voce, schermi speciali, costi di abbonamento a forme di assistenza che garantiscono il soccorso rapido ecc ecc.


Chi può usufruire di queste detrazioni di imposta?

Innazitutto parliamo di persone che hanno avuto il riconoscimento della disabilità da una commissione medica (rif. art. 4 della legge n. 104 del 1992).
Ricordiamo che la certificazione in oggetto non è neccessaria per i grandi invalidi di guerra.
Occorre ricordare che: 
la detrazione spetta per tutta la spesa sostenuta dal portatore di handicap, senza alcuna franchigia. Stesso discorso se la spesa è sostenuta da un familiare di un portatore di handicap se quest'ultimo risulta fiscalmente a carico.
Ricordiamo che occorre, per ogni spesa elencata, conservare la relativa documentazione, pena la perdita al diritto alla detrazione di imposta.


Documentazione da conservare

Per l'acquisto, affitto e manutenzione di:
- Poltrone e carrozzelle
- Stampelle e altre attrezzature necessarie alla deambulazione
- Attrezzi necessari per il sollevamento di inabili e non deambulanti
- Arti artificiali
- Apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
- Trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella
- Trasporto in autoambulanza della persona con disabilità
- Costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne all’abitazione
- Ricevuta fiscale o fattura relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità e/o al familiare che ha sostenuto l’onere di cui risulta a carico fiscalmente
OCCORRE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
- Ricevuta fiscale o fattura relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità e/o al familiare che ha sostenuto l’onere di cui risulta a carico fiscalmente
- Certificazione relativa al riconoscimento della disabilità ai sensi dell’art. 3 della legge n.104 del 1992
- Certificazione relativa al riconoscimento dell’invalidità rilasciata dalle Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del T.U. n. 915 del 1978, e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente la documentazione rilasciata agli stessi dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici
- Le persone con disabilità ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore)
Per l'acquisto di: 
Sussidi tecnici informatici (fax, modem, computer, telefonino, telefoni a viva voce, schermi a tocco, tastiere espanse e costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico)
OCCORRE CONSERVARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
- Ricevuta fiscale o fattura relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità e/o al familiare che ha sostenuto l’onere di cui risulta a carico fiscalmente
- Certificazione relativa al riconoscimento della disabilità ai sensi dell’art. 3 della legge n.104 del 1992
- Certificazione relativa al riconoscimento dell’invalidità rilasciata dalle Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del T.U. n. 915 del 1978, e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente la documentazione rilasciata agli stessi dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici
- I soggetti riconosciuti con disabilità ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore)
- certificazione del medico curante che attesti che il sussidio tecnico informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto con disabilità

 

Spese per l'acquisto di veicoli per persone disabili

Si tratta della possibilità di detrarre le spese per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli adattati alle particolari esigenze del portatore di handicap.
Non si richiede neccessariamente l'adattamento qualora si tratti di autoveicoli per non vedenti, sordi e persone con handicap psichico o mentale che usufruiscono dell'indennità di accompagnamento o di invalidi con grave limitazione delle capacità di deambulazione o, ancora, di persone affette da pluriamputazioni.

La spesa massima detraibile è pari a euro 18.075.99.

Non occorre che il veicolo sia acquistato nuovo. La detrazione di imposta compete anche se si acquista un'auto usata.

Cosa occorre ricordare quando il contribuente portatore di handicap porta in detrazione l'auto acquistata?
Semplici regole che riportiamo di seguito sono:
a) occorre che le condizioni sopra riportate ricorrano al momento in cui si acquista l'auto.
b) se le gravi limitazioni vengono meno prima dei quattro anni, il contribuente non perde il diritto alla detrazione (Circolare 10.06.2004 n.24, risposta 3.2).
c) la certificazione della commissione non è obbligatoria per il portatore di handicap che presenta una disabilità causata dalla mancanza di entrambi gli arti superiori. In tal caso, infatti, per l'acquisto dell'auto non occorre nessun accertamento formale della gravità dell'handicap (Risoluzione 25.1.2007 n. 8).
d) la certificazione che riguarda soltanto la sfera individuale e relazionale non consente la detrazione delle spese per l'auto (Risoluzione 16.08.2002, n. 284).
Per tutti coloro che sono in possesso di una certificazione medica redatta da commmissioni mediche pubbliche diverse da quelle elencate all'art. 4 della legge 104 occorre fare riferimento alla Circolare 23/04/2010 n. 21 che elenca tutti i casi in cui la stessa certificazione può essere redatta da altre commissioni.

Tutte le volte che si perde il diritto all'indennità di accompagnamento a causa della presenza di altre forme di assistenza alternative, non si perde il diritto alla detrazione fiscale (Circolare 23.04.2010 n. 21).

Il veicolo va adattato soltanto se a sostenere la spesa è un disabile con ridotte e impedite capacità motorie (Risoluzione 8.08.2005 n. 117).

Qualora si abbia una certificazione diversa da quella prevista dalla legge 104 occorre fare riferimento alla Circolare 13.05.2011 n. 20 che ha ulteriormente dato delle precisazioni circa altre commissioni mediche pubbliche la cui certificazione da diritto all'agevolazione fiscale.

La stessa detrazione potrà essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo o, se vi è capienza di imposta, si può scegliere di detrarla interamente nell'anno in cui è stata acquistata l'auto.

Se il portatore di handicap decide di rateizzare e nel frattempo muore, l'erede che è obbligato a fare il modello unico successivo al decesso potrà detrarsi le intere rate che residuano. (Circolare 1.06.2012 n.19, risposta 3.1).

Il disabile potrà detrarsi le spese per gli acquisti di auto o moto una sola volta in quattro anni. Qualora, dentro il quadriennio, il primo veicolo acquistato risulti cancellato dal PRA (solo nel caso di demolizione - Circolare 1.06.2012 n.19, risposta 3.2), è possibile riottenere il beneficio alla detrazione per un nuovo acquisto.

Anche in caso di furto dell'auto entro i quattro anni è possibile riottenere l'agevolazione fiscale per il riacquisto del veicolo nuovo. In tal caso, però, la spesa del nuovo veicolo andrà decurtati per un importo pari a quanto rimborsato, eventualmente, dall'assicurazione. Anche se vi sono rate residue, si continuano a detrarre (Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 6.3).

Se si vende l'auto prima di due anni dall'acquisto occorre restituire la differenza tra l'imposta dovuta in assenza di agevolazione e quella che risulta dall'applicazione delle agevolazioni stesse. Si tratta di una norma antielusiva prevista dall’art. 1, comma 37, della legge n. 296 del 27/12/2006.
Questa ultima disposizione non si applica se un portatore di handicap vende la propria auto ormai obsoleta in relazione alle specifiche esigenze e ne acquista una nuova con nuovi adattamenti adeguati alle nuove necessità.

L'erede, al contrario, può vendere sempre l'auto che ha ereditato, anche entro i due anni dall'acquisto, senza incorrere nella norma antielusiva prima citata. (Risoluzione 28.05.2009 n. 136).

Se un contribuente ha due diverse persone portatori di handicap a carico fiscalmente, potrà usufruire della detrazione per l'acquisto dell'auto due volte, ognuna per ciascun disabile a carico.
Altro caso è quello in cui sia il genitore che il figlio siano disabili entrambi. In tal caso, qualora il figlio sia fiscalmente a carico, il genitore potrà, anche in questo caso, usufruire contemporaneamente della detrazione per l'acquisto della propria auto e per quella per il proprio figlio disabile. (Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 6.4)

Attenzione, però, perchè qualora padre e figlio siano entrambi disabili ma a carico fiscalmente dell'atro genitore (esempio la madre) per avere diritto alla detrazione l'acquisto dell'auto dovrà essere fatto o dalla persona con disabilità o dalla persona che ha a carico fiscalmente il disabile. Nell'esempio, l'auto del figlio dovrà essere intestata o al figlio o alla madre mentre l'auto del padre dovrà essere intestata o al padre o alla madre (Risoluzione 17.01.2007 n. 4).

Altre precisazione riguarda la patente di guida: non occorre che il disabile abbia nessuna patente. Stessa cosa vale per il familiare cui risulta a carico fiscalmente e che vorra usufruire della detrazione.

Spese per riparazione dell'auto

Nel limite di spesa di 18.075,99 euro concorrono anche le spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria; sono quindi escluse quelle di ordinaria manutenzione quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, i pneumatici e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo (Risoluzione 17.09.2002 n. 306).

Le spese di manutenzione straordinaria devono essere sostenute entro i quattro anni dall’acquist e detratte in un’unica soluzione, senza alcuna possibilità di rateizzazione (Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 6.1).

 

L’adattamento del veicolo

Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti:
1) pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
2) scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
3) braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
4) paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
5) sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
6) sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile
(cinture di sicurezza);
7) sportello scorrevole;
8) altri adattamenti non elencati, purchè gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un suo adattamento effettivo.
Pertanto non dà luogo ad “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, ovvero l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.


QUESTO POST E' STATO SCRITTO DA:
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FRANCESCO PINNA, PROFESSORE DI ECONOMIA E DIRITTO, TRIBUTARISTA E BLOGGER PROFESSIONISTA, CHE HA SCRITTO PIU' DI DUEMILA ARTICOLI SU ARGOMENTI QUALI FISCO, DIRITTO TRIBUTARIO, ECONOMIA . 


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1 commento:

  1. Salve vorrei sapere se avendo la legge 104 art 1 comma 3 per ritardo del linguaggio di mio figlio di 4 anni posso dedurre dal 730 per intero le spese sostenute privatamente per la terapia logopedia e di neuropsicomotricità ovviamente tutto fatturato, grazie

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