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Nuova indennità di disoccupazione: come funziona, quali requisiti, come richiederla


La nuova indennità di disoccupazione, detta Naspl, introdotta dal 2015, cambia le regole e i requisiti per coloro che intendono presentare la domanda all'inps tramite i caf e i patronati.  





La nuova indennità di disoccupazione: di cosa si tratta?

Si tratta semplicemente, come prima, di una indennità che spetta a tutti coloro che hanno perso il lavoro involontariamente e successivamente al 1 maggio 2015.

A chi spetta e a chi non spetta l'indennità.
Spetta a tutti i lavoratori con un rapporto di lavoro subordinato licenziati ad esclusione:
a) Dipendenti a tempo indeterminato delle "Pubbliche Amministrazioni"
b) Gli "operai agricoli" a tempo determinato e indeterminato
c) I "lavoratori extracomunitari" con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
Per queste tre categorie di lavoratori esistono "apposite normative" per cui non sono  interessati all'indennità di disocupazione che trattiamo in questo articolo, detta Naspl. 
Tutti gli altri lavoratori, (compresi gli "apprendisti", i "soci lavoratori" di cooperative, il "personale artistico" con rapporti di lavoro subordinato e anche i "dipendenti precari" delle pubbliche amministrazioni) sono interessati a questa nuova normativa e potranno richiedere la nuova Naspl.

In generale, per ottenere la nuova indennità di disoccupazione, occorre rispettare tre requisiti:
1: Possedere lo stato di "disoccupazione involontario"
2: Possedere il requisito "contributivo"
3: Possedere il requisito "lavorativo".

Andiamo a vedere, uno per uno, i tre requisiti indispensabili per ottenere la nuova indennità di disoccupazione.

Cosa si intende per possesso dello stato di "Disoccupazione involontario".

I requisiti sono in realtà due, quello di "disoccupato" e quello di "involontario".
Sono "disoccupati" i lavoratori che abbiano già lavorato e che ora sono "privi di impiego" e che dichiarano al Centro per l’Impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.
Quando si è "disoccupato"?
Quindi lo stato di "disoccupato si ha soltanto se si ha lavorato". Se non si ha mai svolto un lavoro si è nella condizione di "inoccupato" e non di "disoccupato".
Sono "involontari" i disoccupati che perdono il lavoro per "cause a loro non imputabili". In sostanza, nel caso di "dimissioni" o di "risoluzione consensuale" del rapporto di lavoro (salvo alcuni casi che vedremo) il lavoratore non potrà vantare lo stato di "disoccupato involontario".
Le uniche eccezioni sono:
a) Dimissioni per giusta causa (si veda la Circolare n. 97 del 2003 dell'inps in cui la stessa si è conformata all'orientamento della Corte Costituzionale con "Sentenza 269 del 2002" e si veda, altresì, la Circolare n. 163 del 2000 con cui l'inps elenca tutte le fattispecie di dimissioni per giusta causa riconosciute dalla giurisprudenza e, dunque, anche dallo stesso istituto di previdenza ai fini del riconoscimento o meno dell'indennità di disoccupazione).
b) Risoluzione del rapporto di lavoro consensuale e soltanto in specifiche condizioni riconosciute (Vedi qui)

Cosa si intende per "requisito contributivo"

Per ottenere l'indennità di disoccupazione occorre il requisito contributivo che consiste nel possesso di almeno "13 settimane di contribuzione previdenziale versate nei quattro anni precedenti il licenziamento".
Quindi, il minimo di versamenti fatti indispensabile per poter accedere all'indennità è pari a 13 settimane di lavoro, ovvero 91 giorni, o tre mesi di lavoro nei precedenti quattro anni.
Per un approfondimento su quali settimane di lavoro non siano valide riportiamo alcuni esempi pratici alla fine dell'articolo.

Cosa si intende per "requisito lavorativo".

Come requisito lavorativo si richiedono almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Si parla di giornate effettive, a prescindere dalla durata oraria di lavoro di ogni singola giornata.

Come e a chi presentare la domanda per l'indennità di disoccupazione Naspl.

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica e può essere fatta in tre modi:
1) In modo autonomo da casa accedendo ai servizi telematici dell'inps. In questo caso occorre prima richiedere, dal sito, il pin, attendere quindici giorni la busta presso la propria residenza e accedere al portale nel proprio "cassetto previdenziale", trasformare il proprio "pin iniziale" in "pin dispositivo" e procedere alla compilazione della domanda.
2) Attraverso il Contact Center integrato INPS – INAIL: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile; (Auguri......)
3) Recandosi presso un Patronato a voi vicino.

Quando scade la domanda per l'indennità?

La domanda deve essere presentata entro 68 giorni. Il problema è capire da quando parte il calcolo di questi 68 giorni così da identificare esattamente il giorno in cui scade definitivamente la possibilità di presentare la domanda.
Il termine di decadenza dei 68 giorni parte:
a) Dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi normali
b) Se ci si trovava in maternità, dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato.
c) Se ci si trovata in malattia/infortunio dallla cessazione del periodo di malattia.
d) Nel caso di licenziamento per "giusta causa" dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione.

Per quanto tempo spetta l'indennità di disoccupazione?

Il periodo in cui si godrà della indennità dipende dal periodo di contribuzione, ovvero dal periodo in cui si è lavorato.
In generale, la nuova indennità Naspl viene corrisposta mensilmente per "un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione" degli ultimi quattro anni.
Esempio: Tizio ha lavorato, nei quattro anni precedenti, per un periodo di 44 settimane. Avrà diritto ad una indennità di disoccupazione per un periodo di 22 settimane.

A quanto ammonta tale indennità?

Se si ha diritto si percepirà una somma che sarà pari a:
a) al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT (per l'anno 2015 pari ad € 1.195,00);
b) al 75% dell'importo stabilito (per l'anno 2015 pari ad € 1.195,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195,00 (per l'anno 2015), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.
In ogni caso l'importo ha un limite massimo per tutti, fissato di anno in anno (quello del 2015 è di euro 1300).

Ipotesi in cui si percepisce l'indennità di disoccupazione e si apra una partita iva.

Che succede se chi percepisce l'indennità decida di aprire una partita iva per svolgere una attività lavorativa in forma autonoma?
In tal caso non scatta automaticamente la sospensione dell'indennità ma semplicemente una possibile riduzione della stessa. Infatti, nei casi di svolgimenti di lavoro autonomo, il lavoratore deve comunicare, entro un mese dall'inizio dell'attività stessa, o alla data di presentazione della domanda qualora fosse già dotato di partita iva, il reddito derivante dalla stessa attività di lavoro autonomo. In tal modo l'inps procedere al ricalcolo dell'indennità, riducendola secondo alcuni criteri di calcolo.

Se percepisco l'indennità di disoccupazione e faccio un lavoro con un reddito molto basso?

In tal caso l'indennità non viene sospesa automaticamente. Come per il lavoratore autonomo occorre verificare l'importo del nuovo reddito. Se questo nuovo reddito percepito è inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione l'indennità non sarà sospesa ma ridotta.

Se possiedo due lavori a tempo parziale e cessi uno dei due posso richiedere l'indennità di disoccupazione?

Si. Se possiedo due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e uno di essi cessa e, per questo lavoro cessato si ha diritto all'indennità, qualora il reddito del lavoro che permane sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione si avrà diritto comunque a percepire l'indennità, anche se ridotta e ricalcolata dall'inps.

Posso chiedere che l'indennità di disoccupazione mi venga pagata in una unica soluzione?

Si, ma solo in determinati casi. Si tratta del cosidetto "incentivo all'autoimprenditorialità" che darebbe luogo alla liquidazione anticipata e in una unica soluzione della nuova Naspl.
In sostanza, qualora il lavoratore licenziato che abbia diritto alla nuova indennità abbia l'intenzione di intraprendere una nuova attività lavorativa in forma autonoma o anche entrare a far parte di una cooperativa potrà richiedere la liquidazione anticipata degli importi che gli spettano.
Entro trenta giorni dall'inizio dell'attività lavorativa autonoma si presenta domanda telematica all'inps.

In quali casi posso perdere il diritto all'indennità che stò percependo già?

Attenzione perchè anche se si ha ottenuto l'indennità di disoccupazione vi possono essere dei casi in cui si perde il diritto, ovvero opera una causa di sospensione della prestazione con la conseguenza che non si ricevono più alcun importo. La sospensione si verifica nei seguenti casi:
a) il lavoratore trova un nuovo lavoro. In tal caso l'indennità viene sospesa d'ufficio poichè il nuovo datore di lavoro avrà l'obbligo di adempiere ad alcune comunicazioni obbligatorie che renderanno noto all'ente erogatore, l'inps, il fatto che il soggetto che percepiva l'indennità ha trovato una nuova occupazione. In alcuni casi, tuttavia, come vedremo in seguito, l'indennità potrà semplicemente essere ridotta e ricalcolata.
b) il lavoratore trova un nuovo lavoro all'estero, con le stesse eccezioni del punto precedente.
c) mancate comunicazioni all'inps in caso di apertura della partita iva
d) mancate comunicazioni all'inps in caso si trovi un altro lavoro con redditi bassi e non si perda il diritto a percepire l'indennità ma soltanto un ricalcolo e una riduzione della stessa.
e) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
f) acquisizione del diritto all'assegno di invalidità, se non si opta per l'indennità NASpI;
g) mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti


Indennità di disoccupazione e assegno al nucleo familiare.

Si ricorda che indennità di disoccupazione e assegni familiari non sono incompatibili. Anzi, tutti i percettori dell'indennità di disoccupazione NASpI possono richiedere l'assegno al nucleo familiare, sussistendone i requisiti. I requisiti sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

QUESTO POST E' STATO SCRITTO DA:
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FRANCESCO PINNA, PROFESSORE DI ECONOMIA E DIRITTO, TRIBUTARISTA E BLOGGER PROFESSIONISTA, CHE HA SCRITTO PIU' DI DUEMILA ARTICOLI SU ARGOMENTI QUALI FISCO, DIRITTO TRIBUTARIO, ECONOMIA . 

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2 commenti:

  1. Salve vorrei un informazione riguardo la NASpL. Mi chiamo Francesco90 e vi spiego la situazione. Il 1 Febbraio 2016 ho inoltrato la domanda x la naspl. Mi e stata accettata e ho ricevuto e mi hanno dato 550 giorni xke ho lavorato per 4 anni consecutivi. Mi hanno pagato fino a che non si e presentata questa situazione- Dovevo cominciare a lavorare presso un azienda ke mi ha assunto il 06/08/2016 con contratto in scadenza il 15/09/2016. Quando mi sono accorto di questo contratto ho chiesto all azienda spiegazioni xke con loro nn ho mai lavorato. Loro in data 05/09/2016 hanno annullato il contratto e ora nn so se posso riprendere la Naspl- Sarebbe gradito qualche consiglio di cm comportarmi e cosa fare xke la Naspl mi e stata interrotta dall inps in data 05/08/2016

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  2. Salve sono una ragazza di 26 anni...ho lavorato dal 2012 al 3/05/2018 in un bar...mi sono licenziata volontariamente perche stufa di qst lavoro stressante ora sto facendo 6 ore a settimana in un posto con contratto a scadenza settembre 2018 in questo caso a settembre quando mi finisce questo nuovo contratto lavorativo posso usufruire della disoccupazione?! Grazie in anticipo. Cordiali saluti

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