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Detrazione delle spese mediche sanitarie: analisi completa della disciplina


Le spese mediche (sanitarie) sono detraibili nella misura del 19% ma limitatamente all'ammontare che eccede i 129.11 euro. Vediamo come si applica la detrazione con un semplice esempio numerico.



Se durante l'anno ho sostenuto spese mediche per un ammontare di Euro 1000 avrò una detrazione del 19% sulla differenza tra 1000 e la franchigia di 129.11, ovvero:


1000 - 129.11 = 870.89 €  (totale spesa detraibile)

570.89 x 0.19 = 165.46 €  (detrazione totale di imposta)


Occorre, naturalmente, conoscere quale siano le spese mediche sanitarie per le quali il contribuente può usufruire della detrazione di imposta del 19%.
In linea di massima, le spese ammesse sono quelle riportate dal Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) all' Art. 15, comma 1, lettera c), ovvero e ricomprendono le prestazioni dei medici generici e specialistici, le prestazioni chirurgiche, ricoveri e cure termali, trapianti, acquisto di farmaci, protesi sanitarie e analisi mediche. Di seguito le vedremo una per una, riportando tutte le principali circolari dell'amministrazione finanziaria in ordine a eventuali chiarimenti che sono stati forniti nel corso degli anni.

DETRAZIONE SPESE MEDICHE: COME COMPORTARSI NEI CASI DUBBI. 


Cosa succede se il contribuente ha il dubbio se una spesa medica sostenuta rientri o meno nelle tipologie detraibili?
Come detrarre le spese mediche sanitarie
L'agenzia delle entrate è intervenuta con una Circolare n. 25 del 6 Febbraio 1997 affermando che qualora il contribuente sostenga una spesa sanitaria per la quale risulti dubbio il corretto inquadramento in una delle diverse tipologie elencate dal testo unico all'art. 15, comma 1, lettera c) occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della sanità che contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche.
In linea di massima le le spese mediche/sanitarie sono detraibili se sostenute dal contribuente per se stesso o per i propri familiari a carico, Così recita, in fatti, l'Art. 15, comma 2, del Testo unico delle imposte sul reddito che regola l'argomento in oggetto.
Tuttavia, come sappiamo, la vita di tutti i giorni presente una serie di fattispecie specifiche di vario tipo che non sempre sono regolate dalle norme di carattere generale. In tal caso l'agenzia è spesso intervenuta a regolare casi concreti con Circolari esplicative.
Andiamo a vedere alcuni casi particolari.

Caso in cui le spese sanitarie sono intestate al padre ma sostenute per il figlio e che quest'ultimo, durante l'anno, percepisca redditi superiori alla soglia per essere considerati a carico (2841 euro). Cosa succede, in tal caso, alle spese mediche sostenute? Chi ha il diritto alla detrazione? L'agenzia è intervenuta, con Circolare n. 55 del 14 giugno 2011, risposta 1.2.4, affermando che in tal caso la detrazione NON spetta nè alla persona che ha sostenuto l'onere diretto della spesa (nell'esempio il padre) nè alla persona che ha direttamente tratto beneficio dalla prestazione (il figlio). In buona sostanza, qualora le spese sostenute dal padre per il figlio nel caso in cui questo inizi a percepire un reddito e non sia più a carico, andranno completamente perse.

Caso in cui gli eredi sostengano spese medico/sanitarie per un proprio familiare deceduto. In questo caso l'agenzia è intervenuta con Circolare del 1 giugno 1999, risposta 1.1.4 affermando che nel caso in cui gli eredi sostengano delle spese per una persona deceduta, anche se sostenute dopo il decesso, sono sempre detraibili da parte dell'erede che le ha sostenute e al quale sono intestati i documenti di spesa. In questo caso non rileva il fatto che il familiare deceduto fosse o meno a carico dell'erede che ha sostenuto la spesa.

Caso in cui si sostengano delle spese mediche all'estero. Cosa succede se Tizio si reca in un paese estero per una operazione chirurgica? In tal caso l'agenzia delle entrate è intervenuta con la Circolare del 4 aprile del 2008, n. 34, con la risposta 6.1, affermando che le spese mediche sostenute all'estero sono ugualmente detraibili al pari di quelle sostenute in Italia, ma è neccessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le corrette indicazioni.
Se la lingua straniera riportata dalla documentazione medica che comprova la spesa sostenuta è in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere fatta dallo stesso contribuente; in tutti gli altri casi occorre sempre una traduzione giurata.
Si ricorda che sono esentati dall'obbligo di tradurre i documenti di spesa scritti in altre lingue straniere i seguenti contribuenti:

Coloro che risiedono in Valle d'Aosta se il documento è scritto in lingua Francese.
I contribuenti residenti a Bolzano se la documentazione è scritta in Tedesco.
I contribuenti residenti in Friuli venezia Giulia se la documentazione è scritta in sloveno e, nel contempo, il contribuente appartenga alla minoranza slovena.

    Con altra Circolare, la n. 122 del 1 giugno 1999, l'amministrazione finanziaria ha precisato che le spese sostenute per il trasferimento e il soggiorno all'estero (spese di viaggio, vitto e allogio insomma) non sono detraibili al pari delle spese sanitarie sostenute.

    Caso in cui le spese siano rimborsate dall'assicurazione. Se le spese sanitarie sono state sostenute e poi rimborsate dall'assicurazione, sono comunque detraibili poichè il risarcimento assicurativo è stato fatto in base a dei premi di assicurazioni sanitarie versati dallo stesso contribuente.
    Anche nel caso in cui le spese mediche siano state rimborsate dall'assicurazione sanitaria stipulata dal proprio sostituto di imposta o pagata dallo stesso, a prescindere che vi sia o meno, a fronte del pagamento, una trattenuta in busta paga a carico del dipendente. Ricordiamo che se il contribuente volesse sapere se il proprio sostituto di imposta versa dei premi per una assicurazione sanitaria, occorre guardare il punto 134 del cud 2014 (o 133 del cud 2013). Se si è in presenza di premi versati il contribuente deve verificare se ha diritto al rimborso assicurativo e nel contempo potrà sempre detrarsi le spese sostenute.
    Qualcuno si può chiedere come mai, a fronte di un rimborso assicurativo, lo stato consente ugualmente la detrazione delle spese sostenute. La ratio sta nel fatto che i premi versati in origine all'assicurazione non sono mai detraibili o deducibili, (a parte alcune rare eccezioni) per cui non hanno mai generato un beneficio fiscale.

    SPESE MEDICHE GENERICHE E ACQUISTO DI FARMACI


    In questo ambito ricadono non soltanto le prestazioni rese dal cosidetto "medico generico" ma anche quelle rese da un medico specialista se lo stesso specialista esegue una prestazione in una branca diversa da quella inerente alla sua specializzazione.
    Rientrano, altresì, nelle spese mediche generiche, le spese sostenute dal medico di famiglia per il rilascio di certificati medici come quello a uso sportivo o quello per il rilascio della patente ecc.
    Sono detraibili anche le spese sostenute per le perizie medico-legali. 

    Per quanto riguarda l'acquisto di farmaci abbiamo:
    Specialità medicinali
    Farmaci
    Medicinali omeopatici.

      Si ricorda che con la Circolare n. 24 del 10 giugno 2004 l'amministrazione finanziaria ha precisato che i prodotti appena citati debbano essere acquistati in farmacia. L'unica eccezione a questa regola interessa i farmaci da banco e quelli da automedicazione. In questi ultimi due casi, a seguito del D.L. 223/2006, la detrazione spetta comunque anche se acquistati presso le parafarmacie o i supermercati.

      Per la corretta detrazione di imposta occorre sempre una fattura o uno scontrino fiscale. Lo scontrino fiscale deve essere un cosidetto "Scontrino parlante"; L'amministrazione finanziaria ha precisato cosa si intenda per scontrino parlante con la Circolare n. 18 del 21 aprile 2009, affermando che nello scontrino parlante devono essere riportati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti medici acquistati in farmacia e deve essere sempre presente il codice fiscale del contribuente che ha acquistato i farmaci. In tal senso occorre sempre dotarsi di tessera sanitaria prima di recarsi in farmacia per l'acquisto di farmaci che si intende portare in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.
      Cosa si intende per "natura" del prodotto acquistato? L'agenzia delle entrate ha precisato, con la Risoluzione n. 156 del 5 luglio 2007 che il requisito della natura del prodotto acquistato è soddisfatta se nello scontrino parlante rilasciato dalla farmacia è presente l'indicazione di "farmaco" o di "medicinale.
      Con altra Risoluzione, la n. 10 del 17 febbraio 2010, l'amministrazione finanziaria ha precisato che, in riferimento alla "natura" del prodotto farmaceutico, al posto delle diciture "farmaco" o "medicinale" si possono usare sigle differenti quali "OTC", "SOP", "Omeopatico", e altre abbreviazioni quali "Med" e "F.co" che indicano rispettivamente medicinale e farmaco. Anche la dicitura TICKET soddisfa il requisito della natura del prodotto.
      Si ricorda, nel caso del TICKET, che il contribuente NON è più obbligatorio conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.
      Per il requisito della "qualità", mentre prima occorreva sempre la denominazione del farmaco acquistato, ora, a seguito del provvedimento del 29 aprile 2009, che ha tenuto conto delle indicazioni del Garante della privacy, al posto del nome o della denominazione commerciale del medicinale è sufficiente il suo numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).
      In sostanza, ricapitolando, in ogni scontrino rilasciato dalla farmacia, occorre che sia presente:

      Il termine "farmaco" o "medicinale" o le sue abbreviazioni, o le sigle "OTC", "SOP", e "omeopatico"
      Il nome del farmaco o il suo numero AIC (di solito un codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale)
      La quantità dei prodotti acquistati
      Il codice fiscale del contribuente. 

      Sono 4 elementi obbligatori per la corretta detrazione della spesa medica sostenuta.
      Con Circolare n. 21 del 23 aprile del 2010, nella risposta 4.7, l'agenzia precisa che le regole valgono anche per i medicinali omeopatici.

      Nel caso si acquistino dei preparati medici fatti direttamente dal farmacista (le cosidette preparazioni galeniche) occorre sempre rispettare le regole appena citate per i normali medicinali in scatola, ad eccezione del fatto che, in tal caso, nello scontrino, al posto del nome del medicinale si riporterà la dicitura "preparazione galenica".
      Attenzione, nel caso di preparati galenici, poichè capita spesso che le farmacie, in questi casi, abbiano delle difficoltà a emettere il cosidetto scontrino parlante perchè la preparazione, non essendo un prodotto acquistato ma un prodotto composto dallo stesso farmacista, potrebbe non essere presente del misuratore fiscale per cui è possibile che il farmacista non possa emettere lo scontrino. In tal caso, per godere della detrazione di imposta, occorre richiedere al farmacista la fattura pena la perdita del diritto alla detrazione (si veda, a tal proposito, la Risoluzione n. 2018 del 12 agosto 2009 dell'agenzia delle entrate che chiarisce la questione della mancata emissione dello scontrino parlante nel caso di acquisto di preparati galenici).

      Altro discorso riguarda i cosidetti "Parafarmaci". L'agenzia delle entrate ha negato, con la Risoluzione n. 256 del 26 giugno 2008, la possibilità di detrarre la spesa per l'acquisto dei parafarmaci. Si tratta, per esempio, del caso di acquisto di integratori alimentari, di colliri, di prodotti fitoterapici o pomate varie.
      Stesso discorso per i prodotti curativi naturali per i quali l'agenzia delle entrate ha precisato la non detraibilità di questa tipologia di prodotti, anche se siano stati acquistati presso una farmacia.
      Per i prodotti fitoterapici e per altri tipi di prodotti sempre qualificati come parafarmaci l'agenzia delle entrate è intervenuta con la Risoluzione n. 396 del 22 ottobre 2008 confermando la non detraibilità.


      PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE, ANALISI E INDAGINI RADIOSCOPICHE, RICERCHE, APPLICAZIONI E TERAPIE.


      Sono prestazioni specialistiche tutte quelle prestazioni mediche/sanitarie rilasciate da un medico in possesso del diploma di specializzazione rilasciato dall'università. Naturalmente la prestazione deve riguardare esattamente la branca cui attiene la specializzazione. Questo particolare aspetto è stato chiarito dall'agenzia delle entrate con la Circolare n. 14 del 23 aprile 1981.
      Si ricorda che sono detraibili anche le spese rese da psicologi e da psicoterapeuti (si veda a tal proposito la Circolare n. 20 del 18 maggio del 2011 alla risposta 5.15).

      Anche le seguenti spese sono da ricomprendere nell'ambito delle tipologia di spese sanitarie specialistiche se fatte in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di uno specialista:
      Esami di laboratorio
      Controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni
      Elettrocardiogrammi, ecocardiografia
      Elettroencefalogrammi
      T.A.C. (tomografia assiale computerizzata)
      Risonanza magnetica nucleare
      Ecografie
      Indagini laser
      Ginnastica correttiva
      Ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo
      Chiroterapia
      Seduta di neuropsichiatria
      Dialisi
      Cobaltoterapia
      Iodio-terapia
      Anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villo centesi, altre analisi di diagnosi prenatale (Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.4.3).

      Anche i compensi erogati agli infermieri professionali sono detraibili. Come ha precisato l'agenzia delle entrate con la Circolare n. 108 del 16 novembre 2000, alla risposta n. 2.4.3, tutti i compensi erogati a personale autorizzato a effettuare prestazioni sanitarie specialistiche sono regolarmente detraibili dall'imposta. Si pensi al caso in cui un infermiere si rechi presso l'abitazione di una persona invalida per effettuare dei prelievi ai fini di una analisi, o presti assistenza per esercizi di attività riabilitativa e fornisca assistenza per particolari applicazioni con apparecchiature elettromedicali; in tutti questi casi è sempre prevista la possibilità di detrarsi la spesa sanitaria sostenuta per le prestazioni.

      Una novità importante è stata introdotta con alcune precisazioni del Ministero della salute alle quali è seguita una circolare dell'agenzia delle entrate, la n. 19 del 01/06/2012, risposta 2.2, in cui si riconosce la detrazione fiscale di imposta (fino ad allora Non riconosciuta ) per le prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali elencate nel D.M. del 29 Marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica. In questo caso il contribuente si farà rilasciare una fattura in cui risulti la relativa figura professionale dell'operatore sanitario e la descrizione ella prestazione sanitaria ricevuta.

      L'agenzia è intervenuta anche in relazione alla possibilità di detrarre le spese sanitarie sostenute per le prestazioni chiropratiche. In tal caso occorre sempre una prescrizione medica e occorre, altresì, che le prestazioni chiropratiche vengano eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (si veda, per la detrazione delle spese chiropratiche, la Circolare n. 17 del 18 maggio 2006, risposta n. 1).  Le stesse indicazioni sono state ribadite dall'agenzia con successiva Circolare, la n. 21 del 23 aprile 2010, risposta 4.6. Fino a che non sarà operativo il registro dei dottori in chiropratica, previsto dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007, al comma 355 dell'art. 2, le disposizioni da seguire sono quelle appena citate da entrambe le circolari dell'agenzia.

      Anche le spese sostenute per una perizia medico legale, già precedentemente citate, sono da ricomprendere tra le spese mediche specialistiche detraibili dall'imposta. Precisazioni a riguardo possono essere rinvenute nella Circolare n. 95 del 12 maggio 2000, al punto 1.1.4.

      Sono detraibili anche le spese relative alle cure termali. Attenzione, però, a non confondere le spese di "cura termale" con le spese relative al "soggiorno termale". Queste ultime non sono mai detraibili.

      L'agenzia delle entrate, con Risoluzione n. 155 del 12 giugno 2009, ha negato la possibilità di detrarre le spese sostenute per la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale a uso "autologo" (cioè per se stessi).
      Sempre in relazione alle cellule staminali, invece, nella stessa risoluzione si consente la detrazione di imposta delle spese di conservazione qualora le cellule fossero per "uso dedicato" per il neonato o per consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica.

      La frequenza di corsi in palestra non è mai detraibile anche se la stessa frequenza ai corsi fosse accompagnata da una regolare prescrizione del medico specialista. In tal modo si è pronunciata l'agenzia delle entrate con Circolare n. 20 del 13 maggio 2011, risposta 4.2
      Altro diniego alla possibilità di detrazione è stato fatto per le spese di realizzazione di una piscina a scopi terapeutici (la cosidetta idrokinesiteparia). Si veda, a tal proposito, la Circolare n. 19 del 1 giugno 2012, risposta n. 2.3.


      PRESTAZIONI CHIRURGICHE, TRAPIANTI DI ORGANI, RICOVERI COLLEGATI A INTERVENTI CHIRURGICI E RICOVERI PER DEGENZE.


      Naturalmente è prevista la possibilità di detrarre le spese sostenute a seguito di un intervento cirurgico (anche di piccola chirurgia eseguito direttamente in ambulatorio, il cosidetto day ospital).
      Occorre soltanto precisare quanto detto dall'agenzia delle entrate circa la detrazione delle spese per interventi chirurgici nella Circolare n. 14 del 23 aprile 1981, parte a), in cui afferma che sono detraibili soltanto gli "interventi chirurgici ritenuti necessari per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone
      Naturalmente, a seguito di intervento, il contribuente potrà detrarsi anche le spese direttamente connesse all'operazione come, per fare qualche esempio, quelle sostenute per l'eventuale acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessario per l'operazione ecc.
      Con Circolare n. 122 del 1 giugno 1999, l'agenzia delle entrate affermava la possibilità di detrarre le spese sostenute per il pagamento delle rette di degenza e le spese di cura, anche se queste non sono in connessione con un intervento chiurgico. Non vanno computate, tra le spese per degenza differenze di prezzo per confort e servizi aggiuntivi quali spese telefoniche, aria condizionata ecc.
      Le spese relative al trapianto di organi sono detraibili comprese eventuali spese aggiuntive per il trasferimento dell'organo da trapiantare (si veda la Circolare n. 122, del 1 giugno 1999, risposta 1.1.6.)

      Nel caso di ricovero di anziani in case di riposo, case di cura o istituti di assistenza, è consentita la detrazione di imposta per la sola quota relativa alle spese mediche sostentue e non per la retta di ricovero. In tal caso occorre che, nelle ricevute della casa di cura, sia evidenziata la parte relativa alle spese sanitarie in modo da poterla agevolmente distinguere dalla retta di ricovero e detrarre senza incorrere in errori.
      Brutte notizie, invece, per quanto riguarda le spese che si sostengono per essere trasportati in ambulanza. Con Circolare n. 108 del 3 maggio 1996, alla risposta 2.4.1 l'amministrazione finanziaria ha negato la possibilità che tale spesa rientri tra quelle detraibili mentre lo sono le eventuali spese di assistenza medicha che il contribuente può riceve durante il trasporto in ambulanza.

      ACQUISTO O AFFITTO DI PROTESI SANITARIE E DI DISPOSITIVI MEDICI


      Una piccola definizione di protesi ai fini fiscali è contenuta della Circolare n. 14 del 23 aprile del 1981, nella parte seconda, lettera c; in questa occasione l'amministrazione finanziaria ha affermato che si considerano protesi non soltanto quei prodotti la cui funzione è la sostituzione di un organo naturale o parte di esso, ma sono da considerarsi protesi anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità.
      In questa ottica di ampliamento e rifacendoci alla definizione appena citata e riportata nella circolare, si suole far rientrare nella categoria di protesi i seguenti strumenti:

      Gli apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato;
      Gli apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili;
      Gli occhiali da vista e le lenti a contatto, con esclusione delle spese sostenute per l’impiego di metalli preziosi (oro, argento, platino) nella montatura. Nel novero di queste spese si possono includere anche gli oneri sostenuti per l’acquisto del liquido per le lenti a contatto indispensabile per l’utilizzazione delle lenti stesse (Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.4.5);
      Gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, ecc.), comprese le spese sostenute per l’acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche;
      Gli arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura);
      Gli apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, ecc. sempre appositamente prescritti per la correzione o cura di gli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, ecc.).

      Negli anni, l'amministrazione finanziaria ha, di volta in volta, dato delle indicazioni per alcuni dei dispositivi medici più in uso presso la popolazione. Tra i principali possiamo ricordare:

      La Circolare n. 122 dell 1 giugno 1999, risposta 1.1.5 che concede la possibilità di detrarre le spese per l'acquisto di macchine per l'aerosolterapia e l'apparecchio per la misurazione della pressione del sangue.
      La Circolare n. 95 del 12 maggio 2000, risposta 1.1.6, che concede la possibilità di detrarre le spese per l'acquisto di siringhe e relativi aghi.
      La Circolare n. 17 del 18 maggio 2006, risposta 2, che concede la possibilità di detrarre i dispositivi medici di ausilio per gli incontinenti, compresi pannoloni acquistati presso i normali supermercati o centri commerciali.
      La Risoluzione n. 11 del 26 gennaio 2007 che ha ricompreso tra i dispositivi medici detraibili anche i materassi antidecupito.

      In generale, come strumento per capire quando una apparecchiatura medica possa essere considerata dispositivo medico detraibile o meno, l'amministrazione finanziaria ha chiarito, con la Risoluzione n. 253 del 29 settembre 2009, che occorre verificare se l'acquisto fatto rientri nel repertorio dei dispositivi medici (CND) aggiornato da ultimo con Decreto del Ministero della salute del 7 Ottobre 2011.
      Occorre ricordare che nella fattura di acquisto del dispositivo medico occorre sempre la descrizione del dispositivo stesso e i dati del soggetto che ha sostenuto la spesa. L'amministrazione finanziaria ha negato la detrazione di imposta nel caso in cui la fattura di acquisto riportava semplicemente l'indicazione "dispositivo medico" senza i dati del contribuente che lo aveva acquistato. Si veda a tal proposito la Circolare n. 20 del 13 maggio 2011, risposta 5.16, in cui l'agenzia delle entrate non solo ha dato una definizione di dispositivo medico ma ha anche definito le modalità entro le quali può essere esercitata la detrazione, ovvero:

      • Che dallo scontrino o dalla fattura risulti il contribuente che ha sostenuto la spesa e una corretta descrizione del dispositivo. Una descrizione generica con il solo termine "dispositivo medico" NON consente la detrazione.
      • Che il prodotto riporti la marcatura CE che attesta la sua conformità alla normativa europea. Attenzione, dunque, poichè in questo ultimo caso occorre conservare qualcosa che attesti la marcatura CE come, per esempio, la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto o l'attestazione del produttore contenuta all'interno.

      Vista questa confusione, l'agenzia delle entrate a deciso di pubblicare un elenco, fornito dallo stesso Ministero della Salute, non esaustivo ma utile, sulla maggior parte dei dispositivi medici più comuni.
      Non vi è nessun obbligo di acquistare i dispositivi medici in farmacia. Anche se acquistati in altri negozi, come erboristerie o parafarmacie, la detrazione compete ugualmente.
      Altra novità è quella della parrucca usata in seguito a trattamenti chemioterapici che hanno causato la perdita di capelli. In questo caso l'amministrazione finanziaria, con Risoluzione n. 9 del 16 febbraio 2010, ha riconosciuto la possibilità di detrarre la spesa per l'acquisto dall'irpef del contribuente.



      QUESTO POST E' STATO SCRITTO DA:
      ________________________________________________________________________________________________________________________
      FRANCESCO PINNA, PROFESSORE DI ECONOMIA E DIRITTO, TRIBUTARISTA E BLOGGER PROFESSIONISTA, CHE HA SCRITTO PIU' DI DUEMILA ARTICOLI SU ARGOMENTI QUALI FISCO, DIRITTO TRIBUTARIO, ECONOMIA . 



      ATTENZIONE.  ___________________________________________________ 
      Per una consulenza gratuita e completa sui costi e le modalità di compilazione della vostra dichiarazione dei redditi potete prendere un appuntamento contattandoci per telefono nel nostro Studio a Sassari (Tel: 079/3767096 0 Cell: 3337287007)



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      18 commenti:

      1. Si afferma che le spese per la riparazione di protesi acustiche sono detraibili nella dichiarazione dei redditi. Qual'è la norma di riferimento che possa consultare?

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        Risposte
        1. Non esiste una norma di riferimento che dica esplicitamente che la manutenzione delle protesi sia detraibile dalla dichiarazione dei redditi. Probabilmente potrà esistere qualche riferimento in una circolare dell'agenzia delle entrate che ora mi sfugge. Tuttavia posso assicurarle che nelle istruzioni al visto di conformità che la consulta dei caf invia ogni anno ai centri di assistenza fiscale si parla chiaramente di "spese per la manutenzione di protesi" affermando che la documentazione che occorre conservare per la corretta detrazione è la seguente:
          A) Fattura rilasciata da soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione medica (odontotecnici per gli apparecchi ortodontici e per protesi dentarie; ecc.). Se la fattura non è rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, occorre una attestazione del medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione
          B) Scontrino fiscale accompagnato da attestazione del soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione medica dalla quale risulti che la manutenzione riguarda una protesi necessaria a sopperire ad una patologia (che rientri tra quelle per le quali il soggetto è autorizzato all’esercizio della professione) del contribuente o dei suoi familiari a carico.
          Si detragga tranquillamente le spese di manutenzione poichè sono indispensabili al corretto funzionamento delle protesi stesse. Se avrò un riferimento relativo a qualche interpello o a qualche circolare o risoluzione dell'agenzia delle entrate le fornirò una ulteriore risposta.

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      2. Buongiorno,

        Il 19 luglio 2015 è deceduta mia madre. L' Inps aveva disposto il rimborso delle spese farmaceutiche per il 01 agosto 2015, insieme al pagamento della rata della pensione. Dopo la segnalazione del decesso, l'Inps non ha più erogato la cifra alla data indicata. Cosa si deve fare per ottenere quel rimborso? Grazie.

        Distinti saluti.

        RispondiElimina
        Risposte
        1. Poichè sua madre è deceduta proprio durante le operazioni di conguaglio, queste sono state interrotte. Ma non è un problema, è la prassi. Voi riceverete un modello CU 2016 dall'inps relativo a sua madre, per i redditi 2015, sul quale ci saranno gli importi a credito non corrisposti, relativi alle spese mediche e farmaceutiche inserite nel 730 2015, e che potrete richiedere a rimborso nel modello unico 2016 che farete per conto di vostra madre, in qualità di eredi. Recatevi presso un consulente di fiducia o presso un caf per fare il modello unico eredi entro giugno 2016.

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        2. Buonasera,

          Dr. Pinna la ringrazio per la risposta rapida ed esaustiva. Gentilissimo.

          Distinti saluti.

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      3. buon giorno,io sono una signora rumena e celo residenza in italia da quatro anni .che deve fare per scaricare una fattura da protesi dentare,se celo diritto.grazie

        RispondiElimina
        Risposte
        1. Si rechi presso un caf a lei vicino per verificare, nel dettaglio, la sua situazione reddittuale e la possibilità di detrarre la spesa medica.

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      4. Lo scorso anno l’ADE mi ha contestato la detrazione a mio nome delle spese mediche sostenute per mio figlio minorenne con ricevute intestate al ragazzo sostenendo che andavano imputate al 50% a me e al 50% a mia moglie che non avendo reddito non può detrarre. Mi è stato detto che per detrarre io l’intera spesa avrei dovuto fare intestare a me la ricevuta facendo scrivere sulla stessa che la visita era relativa al figlio.
        Oggi mia moglie ha accompagnato mio figlio ad una visita medica e lo studio si è rifiutato di intestare a me la ricevuta perchè “Non ero presente” e nonostante sia stato subito messo in contatto con loro telefonicamente.
        La segretaria ha riferito che stante le nuove norme sull’invio telematico delle spese mediche e le pesanti sanzioni “E’ vietatissimo intestare ricevute a persone non presenti”. Al telefono ho chiesto quindi se accertassero l’identità tramite richiesta di documento a chiunque chiedesse una ricevuta, e mi è stato risposto di no che bastava la tessera sanitaria. Ho quindi chiesto se a chi fosse sprovvisto di tessera sanitaria non emettessero ricevuta mi è stato risposto di si ma senza invio telematico.
        Trovo il tutto alquanto bizzarro e chiedo se sia corretto il comportamento dello studio medico.

        Per contro ho chiesto al mio farmacista di fiducia come si comportassero per gli acquisti di farmaci che analogamente vanno in detrazione cumulando con le altre spese mediche e mi è stato risposto che loro inviano telematicamente i dati per la detrazione di chiunque presenti la tessera sanitaria o chieda la scrittura da tastiera di un CF, e non sono tenuti ad accertare di chi sia il codice fiscale nè se corrisponda all’intestatario di eventuali prescrizioni mediche, ma controllano solo tramite mezzo informatico che il CF sia formalmente corretto.

        Vorrei sapere come stanno realmente le cose.

        Grazie

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        1. Perchè lei abbia il diritto di detrarsi le spese mediche di suo figlio (fiscalmente a carico) non è neccessario che il documento di spesa sia intestato a lei.
          Prenda come riferimento la circolare n. 11/E del 2007, che al punto 2.1 recita cosi:
          Per quanto riguarda le modalita' di ripartizione tra i coniugi delle deduzioni di cui all'art. 10, comma 2, e delle detrazioni di cui all'art. 15, comma 2, del Tuir, restano confermate le indicazioni gia' fornite dai precedenti documenti di prassi ed in particolare dalle istruzione ai modelli di dichiarazione. In particolare, quando l'onere e' sostenuto per i familiari a carico, la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale e' intestato il documento che certifica la spesa. Se, invece, il documento e' intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi e' fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo puo' considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione.

          In sostanza, riassumendo, possiamo dire che:

          a) quando l’onere è sostenuto per i familiari a carico, la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa;

          b) Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento;

          c) Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione;

          d) Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può considerare l’intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione.

          Per quanto riguarda gli obblighi che i medici hanno nell'emissione del documento di spesa (nel caso specifico la possibilità di intestare la fattura a persona assente, come nel suo caso) non siamo a conoscenza delle modalità operative alle quali i medici debbano attenersi in base alle nuove regole realtive al modello 730 precompilato e all'invio telematico dei documenti di spesa.

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      5. Salve,
        nel 2015 mio figlio non è fiscalmente a mio carico in quanto possiede i sguenti 2 CU:

        prima CU:
        Punto 4 – Altri redditi assimilati Euro 2.666
        Punto 361 - Imposta Lorda euro 616
        Punto 367 – Detrazioni per reddito da lavoro dipendente e assimilati euro 1.880
        Punto 373 – Totale Detrazioni euro 616
        IMPOSTA NETTO = ZERO

        Seconda CU:
        Punto 2 – Redditi lavoro dipendente e assimilati a tempo determinato euro 405
        Punto 361 - Imposta Lorda euro 93
        Punto 367 – Detrazioni per reddito da lavoro dipendente e assimilati euro 1.380
        Punto 373 – Totale Detrazioni euro 93
        IMPOSTA NETTO = ZERO

        Spese Sanitarie Anno 2015 pagate dal sottoscritto, ma ricevute/fatture intestate a mio figlio Euro 900 circa.

        Risultato: mio figlio non può portarle in detrazione in quanto non ha imposta a debito ed io neanche in quanto non è fiscalmente a mio carico.

        Esiste una possibilità per recuperarle ?

        Ad esempio, essendo io il soggetto pagatore, esiste una norma che preveda, essendo io il soggetto pagatore, di autocertificarlo sulle ricevute e detrarmele dal mio 730 ?

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        1. ciao
          purtroppo no
          nel caso specifico le detrazioni andranno perse
          mi spiace

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        2. vedi in questo senso Circolare Ade 14/06/2001 n 55
          saluti
          gaia

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      6. SI PUò DETRARRE NEL 730 UN ONORARIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA CON FATTURA DI 500,00 + IVA 22% 110,00 (VISITA MEDICO LEGALE) GRAZIE

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        1. Sono da ascrivere alla categoria delle spese specialistiche quelle sostenute per la redazione di una perizia medico-legale (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.4).

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      7. Salve, vorrei sapere cortesemente come e dove inserire (o modificare o integrare o sostituire, non ho ben capito cosa si fa) le spese sanitarie che l'Agenzia delle Entrate non ha riportato nel 730 2016 precompilato. Grazie
        Antonio

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        1. Salve antonio, non facciamo consulenza sulla compilazione del precompilato. Il precompilato non esiste.

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      8. Buonasera, l'acquisto di un farmaco in slovenia, corredato da fattura riportante codice fiscale del contribuente e nome, codice e quantità del farmaco in questione è detraibile senza necessità di traduzione? Spiego: la traduzione non sarebbe possibile, considerato che non vi sono descrizioni. Il farmaco è presente con la stessa denominazione in Francia.
        Grazie

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      9. Salve,
        posto in essere che gli oneri detraibili/deducibili possono essere detratti/dedotti anche se sostenuti nell’interesse dei familiari a carico, è ammessa la detrazione/deduzione anche quando il pagamento è stato effettuato tramite addebito su c/c intestato al familiare a carico ma non al dichiarante ?
        Grazie
        saluti
        Daniele

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