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Gli agenti e i rappresentanti di commercio devono pagare l'irap?


Evoluzione della disciplina Irap per agenti e rappresentanti di commercio dalla prima sentenza della Corte Costituzionale fino alle ultime sentenze della Corte di Cassazione.


In questi ultimi tempi si parla molto del fatto se gli agenti e i rappresentanti di commercio devono o non devono pagare l'irap. Alcuni sostengono che non si debba pagare mentre altri, più cautamente, preferiscono pagare e aspettare che vi sia una pronuncia certa da parte del governo (attesa ormai da tempo). Altri ancora preferiscono mettersi preventivamente al riparo pagando e poi chiedendo istanza di rimborso per gli importi versati. 

Gli agenti e i rappresentanti devono pagare l'irap?
Ma come si deve comportare l'agente e il rappresentante di commercio davanti a questo tributo? L'irap è sempre dovuta o vi sono dei casi di esclusione? Se è possibile non pagare l'irap a quali rischi si va incontro? Quali sono le posizioni recenti dell'agenzia delle entrate in relazione all'irap per gli agenti e i rappresentanti di commercio? Vi sono state importanti sentenze della Corte di Cassazione che possono dare fiducia agli agenti e ai rappresentanti che non intendono versare il tributo allo Stato?
Vediamo di capire in quali termini si presenta, a oggi, la controversa questione dell'irap per gli agenti e i rappresentanti di commercio riportando un sunto dell'evoluzione della disciplina e delle diverse posizioni dei protagonisti di questa complessa vicenda.

Dall'anno in cui l'irap è stata istituita, il 1997, fino al 2001, era quasi pacifico che tutti gli agenti e i rappresentanti di commercio fossero sottoposti al pagamento dell'imposta. Tuttavia, alcuni agenti e rappresentanti iniziarono a presentare degli esposti per non pagare il tributo.
Nel tentativo, da parte degli agenti e dei rappresentanti di commercio, di svincolarsi da questa imposizione considerata profondamente ingiusta, possiamo distinguare due distinti periodi.

 

 

PRIMO PERIODO: LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULL'IRAP


Nel 2001 fù posto un primo punto fermo in questa delicata questione: la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 156/2011, affermò, in relazione all'elemento organizzativo (presupposto dell'irap) che tale elemento è connaturato alla nozione stessa di impresa, per cui l’impresa (anche minima) sarebbe organizzata “per definizione”.

Poichè gli agenti e i rappresentanti di commercio svolgono attività di impresa ai sensi dell'art. 2195 del codice civile, qualunque fosse la loro dimensione, erano sempre e comunque soggetti al tributo.
In sostanza, chiunque svolga attività di impresa paga l'irap e poichè i gli agenti e i rappresentanti di commercio svolgono attività di impresa pagano sempre l'irap.

Nel frattempo, a seguito di vari esposti, l'amministrazione finanziaria, forte della precedente sentenza della Corte Costituzionale che affermava che chiunque esercitasse attività di impresa, a prescindere dalle dimensioni, fosse soggetto irap, emana la Circolare n. 45 del 13 Giugno 2008, in cui ribadiva l'assoggettamento a irap degli agenti e dei rappresentanti di commercio.


SECONDO PERIODO: L'INTERVENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE SU IRAP E RAPPRENSENTANTI E AGENTI DI COMMERCIO


Successivamente, vi fù una seconda svolta in direzione contraria, a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio verso una loro possibile esenzione dall'irap.
Questa svolta la diede la Corte di Cassazione con la Sentenza a SS. UU. n. 12108 del 26 maggio 2009, la quale ha affermato che l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui all’art. 1 della L. n. 204-1985 è escluso dall’applicazione dell’IRAP qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, perché “non è la oggettiva natura dell’attività svolta (impresa, n.d.r.) ad essere alla base dell’imposta, ma il modo autonoma organizzazione – in cui la stessa è svolta, ad essere la razionale giustificazione di una imposizione sul valore aggiunto prodotto”.
Nota bene: questo orientamento è stato poi confermato negli anni da altre sentenze (21122 – 21123 – 21124 e successive) le quali hanno definitivamente sancito questo orientamento della Corte di Cassazione in merito alla soggezione all'irap di agenti e rappresentanti di commercio.

Riassumento, per ora, i principi di esclusione dall'irap pronunciati dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12108 del 36/5/2009 sono:
1) L'attività di agente di commercio, di cui all'art. 1 della L. 3-5-1985, n. 204 (e di promotore finanziario di cui all'art. 31, comma 2, del d. lgs. 24-3-1998, n. 58), è esclusa dall'irap soltanto se l'attività non è autonomamente organizzata.
2) Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di leggittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) è, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse
b) impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Cosa ha fatto l'amministrazione finanziaria a seguito della prima sentenza del 2009?

La stessa è intervenuta con Circolare n. 28 E del 2010, i cui contenuti possono essere così sintetizzati: 

Prende atto dei nuovi orientamenti giurisprudenziali e indica di abbandonare eventuali contenziosi qualora vi sia assenza di autonoma organizzazione che legittima l'esclusione dall'irap  dell'agente di commercio.

Per valutare o meno la presenza dell'autonoma organizzazione l'agenzia richiama due principi già enunciati in una precedente circolare, la n. 45 E del 2008, ovvero:
1) l’affidamento a terzi, in modo non occasionale, di incombenze tipiche dell’attività artistica o professionale, normalmente svolte all'interno dello studio, deve essere valutata ai fini della sussistenza dell 'autonoma organizzazion ” (Punto 5.4.1 Circolare 45/2008)
2) ai fini della verifica dell'autonoma organizzazione rileva comunque la disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività, anche qualora non vengano acquisiti direttamente, ma siano forniti da terzi, a qualunque titolo” (Punto 5.4.2 della Circolare 45/2008)


CONCLUSIONI: GLI AGENTI E I RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO DEVONO O NON DEVONO PAGARE L'IRAP?


Concludendo, il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento caso per caso spetta al giudice di merito, ricorre quando l'agente o il rappresentante di commercio sia:
1) sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
2) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Costituisce onere dell'agente di commercio che chiede il rimborso dell’IRAP dare la prova che nel proprio caso non ricorrono le predette condizioni.

La dimostrazione può risiedere nel fatto che, nell'anno in oggetto (e nei precedenti):
1) Non si è mai utilizzata alcuna forma di lavoro altrui (lo comprova l'assenza di fatture di costo per prestazioni di lavoro).
2) L'impiego di beni strumentali non ha mai ecceduto il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività di agente di commercio.
3) L'agente è inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse.



Documenti rilevanti per l'irap degli gli agenti e i rappresentanti di commercio

Sentenza della Corte di Cassazione a SS. UU. n. 12108.
Circolare n. 28/E del 2010 Agenzia Entrate.


QUESTO POST E' STATO SCRITTO DA:
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FRANCESCO PINNA, PROFESSORE DI ECONOMIA E DIRITTO, TRIBUTARISTA E BLOGGER PROFESSIONISTA, CHE HA SCRITTO PIU' DI DUEMILA ARTICOLI SU ARGOMENTI QUALI FISCO, DIRITTO TRIBUTARIO, ECONOMIA . 




ATTENZIONE.  ______________________________________________________
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