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La deduzione dell'assegno di mantenimento al coniuge e ai figli


Vediamo nel dettaglio i casi in cui è consentita la deducibilità degli assegni di mantenimento e i casi in cui vi è il divieto di dedurli o delle limitazioni sugli importi.


In seguito a sentenza di divorzio o di separazione il giudice può dare ordine, a uno dei due coniugi, di versare un assegno periodico di mantenimento per l'altro coniuge o, in presenza di figli, anche un assegno per il mantenimento di questi ultimi. Naturalmente il coniuge che versa tali somme potrà poi portarle in deduzione dal proprio reddito. Ma con dei limiti e delle modalità ben precise che occorre sempre verificare, pena la perdita della possibilità di dedurli correttamente.

In quali casi, dunque, gli assegni sono deducibili e in quali altri casi, al contrario, la legislazione fiscale pone dei vincoli e dei limiti ben precisi?

 

La corretta deduzione dell'assegno di mantenimento al coniuge e i casi di divieto.

L'assegno che un contribuente versa al coniuge separato/divorziato, in linea generale, è sempre deducibile dalla dichiarazione dei redditi. Tuttavia occorre fare delle distinzioni e delle precisazioni.

 

Versamento di somme al coniuge in una unica soluzione.

Innanzitutto l'agenzia delle entrate ha precisato, con la Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.1, che qualora il giudice indichi la corresponsione di somme che devono essere versate in una unica soluzione all'altro coniuge, tali somme non sono deducibili.
Altro caso di divieto assoluto di deducibilità è quando un coniuge versa delle somme di danaro a titolo di quota di mutuo in sostituzione dell'assegno di mantenimento. Così si è espressa l'agenzia delle entrate con Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.2.

 

Assegno di mantenimento al coniuge e ai figli contemporaneamente.

Altra situazione da tenere sempre presente è quando all'interno della somma corrisposta dal coniuge è presente la quota relativa al mantenimento dei figli. In tal caso, tale quota non è deducibile dal reddito. Quindi occorre sempre scorporarla e considerare la somma complessiva al netto di tale voce. Normalmente la quota indeducibile relativa ai figli è presente nella sentenza del Giudice. Qualora questa non fosse specificata allora si considera come quota di riferimento il 50% della somma complessivamente corrisposta dal coniuge e questo indipendentemente dal numero di figli (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.5.2)
Non sono deducibili le somme relativa all'adeguamento Istat ad eccezione del caso in cui sia la stessa sentenza a prevedere un criterio di adeguamento automatico dell'assegno di mantenimento. In assenza di questo criterio non è possibile dedurre le rivalutazioni Istat dell'assegno.
La stessa agenzia si è pronunciata a riguardo, con la Risoluzione 19.11.2008 n. 448, regolando un caso in cui non era prevista alcuna rivalutazione e la stessa veniva comunuque corrisposta in modo del tutto volontario da un coniuge verso l'altro. Con la predeta risoluzione l'agenzia ha negato la possibilità di dedurre la parte relativa all'adeguamento istat versato volontariamente poichè non vi era un criterio che ne fissava in modo univoco i criteri stessi di adeguamento.

 

Assegno di mantenimento per un periodo limitato e definito.

Altro caso da tenere in considerazione è quello in cui la sentenza decida di erogare un assegno di mantenimento per un periodo ben definito di tempo. In tal caso l'agenzia è intervenuta con la Risoluzione 11.06.2009 n. 153 negando la possibilità di dedurre tali somme poichè in tal caso non si tratta di un vero e proprio assegno di mantenimento ma di una semplice rateizzazione di una liquidazione dell'importo complessivamente pattuito tra le parti. L'assegno di mantenimento non è mai un importo limitato nel tempo ma deve essere rivedibile nel tempo.

 

La deduzione dell' Assegno alimentare.

L'agenzia si è anche pronunciata sul cosidetto "assegno alimentare" erogato con il meccanismo della compensazione ammettendone la deducibilità in sede di dichiarazione dei redditi. (Risoluzione 15.06.2009 n. 157)

 

Quali sono i documenti che il contribuente deve conservare per la corretta deduzione degli assegni di mantenimento?

Si consiglia sempre la conservazione e l'esibizione (sia al proprio consulente fiscale, caf o all'agenzia delle entrate in caso di controlli sulla dichiarazione e sugli oneri deducibili)

a) della sentenza di separazione o divorzio che consenta di verificare esattamente la somma riportata nell'atto giudiziario (verificando non solo la quantificazione della somma ma se è presente o meno la distizione tra quota di assegno di mantenimento al coniuge e quota di mantenimento ai figli e se è presente un criterio di rivalutazione ai fini della deducibilità degli aumenti istat degli importi)
b) delle ricevute che comprovino i versamenti (può trattarsi sia dei bonifici bancari o postali che certificano data del versamento e somme versate, nonchè le ricevute rilasciate dall'altro coniuge o soggetto che ha percepito le somme).


QUESTO POST E' STATO SCRITTO DA:
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FRANCESCO PINNA, PROFESSORE DI ECONOMIA E DIRITTO, TRIBUTARISTA E BLOGGER PROFESSIONISTA, CHE HA SCRITTO PIU' DI DUEMILA ARTICOLI SU ARGOMENTI QUALI FISCO, DIRITTO TRIBUTARIO, ECONOMIA . 

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3 commenti:

  1. Salve,mio padre corrisponde gli assegni di mantenimento a me(sono maggiorenne)e a mia madre.Le quote sono specificate nella sentenza in cui c'e' anche scritto che "va confermata la legittimazione attiva della madre con cui la figlia convive stabilmente".
    Mi e' stata riconosciuta un invalidita' civile dell'80% e vorrei richiedere l'assegno di invalidita'.Tenendo conto che l'Inps fa riferimento al reddito personale dell'invalido,le chiedo cortesemente
    se il mio assegno di mantenimento e'da considerarsi reddito personale e se devo dichiararlo nel Mod.AP70.Grazie

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    1. No. Soltanto se fosse stata sua madre (coniuge) a dover compilare il modello allora avrebbe avuto l'obbligo di inserire le somme corrisposte dall'ex marito. Nel suo caso non costituisce reddito in capo a lei ma reddito in capo a suo padre. In ogni caso la domanda viene fatta con l'ausilio del patronato. Per cui, in fase di compilazione e invio, avrà certamente la possibilità di avere maggiori delucidazioni da parte del patronato che inoltra la pratica.

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  2. Buongiorno. Io nel 2021 ho versato a mia moglie 5.111 in seguito ad un precetto per mancato versamento del mantenimento ed 3.067,48 in seguito a precedente pignoramento per lo stesso motivo. Inoltre, nel 2021, mi sono state trattenute sempre per pignoramento 1.119 dalla pensione e 5.421 dal TFS. Volevo sapere se posso mettere in detrazione queste somme nel 730 e nel caso se posso inserirle nello stesso rigo (che se non sbaglio è il rigo E22) dell'assegno mensile versato come mantenimento. Grazie

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