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Detrazione delle spese di istruzione: scuola, università, master e corsi di specializzazione.


Il contribuente che dovesse sostenere, per lui o per i figli fiscalmente a carico o per la moglie, spese per l'istruzione universitaria o relative al pagamento di rette per corsi di specializzazione universitaria o post universitaria o master universitari potrà detrarsi una quota nella sua dichiarazione dei redditi (Modello unico o 730).


Entro quali limiti e con quali modalità possiamo detrarre le spese di istruzione sostenute durante l'anno?

Non vi è un importo fisso o prestabilito. L'agenzia delle entrate è intervenuta più volte per chiarire questo punto, prima con la Circolare 23.05.1987 n. 11 e poi con la Circolare 12.05.2000 n. 95, alla risposta numero 1.1.5.

Detrazione per l'iscrizione presso istituti o università italiane o straniere private.

In tal caso, l'importo massimo detraibile da parte dello studente non deve superare gli stessi importi che pagherebbe se fosse iscritto presso gli istituti statali italiani. Insomma, quello che avrebbe pagato in italia in una medesima facoltà universitaria o istituto costituisce il limite massimo detraibile.

Per una università straniera si prende l'equivalente università pubblica italiana. Per una università privata residente in italia si prende la stessa università pubblica equivalente situata nella località più vicina.

Qualora vi fossero più di una università pubblica che corrisponde ai requsiti per il confronto, lo studente può fare riferimento a quella con gli importi maggiori richiesti per l'iscrizione.


Quali sono le voci di spesa ammesse alla detrazione? 

Naturalmente, nell'ambito di tutte le spese sostenute dallo studente, non tutte sono ammesse alla detrazione di imposta. La legislazione fiscale italiana ammette soltanto le seguenti voci di spesa:

a) Le spese per partecipare ai test di ammissione (si pensi al famoso test di medicina sostenuto tutti gli anni da centinaia di ragazzi). Su questa voce di spesa si è pronunciata l'agenzia delle entrate con la Risoluzione 11.03.2008 n. 87 ammettendo che le prove di preselezione sono regolarmente detraibili poichè costituiscono una condizione necessaria per accedere ai corsi universitari.
b) le spese per la frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento (le cosidette SSISS). Si veda a tal proposito la Risoluzione 04.03.2008 n. 77.
c) Le spese per i Master universitari: Unico requisito è che siano gestite da istituti universitari, pubblici o privati. Si veda, a tal proposito, la Circolare 19.05.2000 n. 101, risposta 8.2.
d) Le spese per i corsi universitali di specializzazione (Circolare 10.06.2003 n. 7, risposta 12.8).
e) le spese per corsi di perfezionamento (Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.2.5.).
f) Le spese per dottorati di ricerca (Risoluzione 17.02.2010 n. 11).
g) Le spese per i conservatori di musica (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.3)
h) Le spese per i corsi di laurea in teologia (Circolare 9.5.2013 n. 13).

Anche se uno studente è fuori corso questo non ha nessun effetto sul diritto ad usufruire della detrazione di imposta.

Quali sono le spese di istruzione non detraibili?

Di seguito riportiamo tutte le voci che lo studente sostiene o potrebbe sostenere durante gli studi ma che non sono ammesse al beneficio della detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. 
a) Non sono detraibili le spese di iscrizione presso scuole di musica private.
b) Non sono detraibili le spese sostenute dallo studente per il riconoscimento del titolo di studio, ovvero della laurea eventualmente ottenuta all'estero (Circolare 1.07.2010 n. 39, risposta 2.1).
c) Non sono detraibili le spese per l'acquisto di libri (Risoluzione 17.06.1980 n. 8/803).
d) Non sono detraibili le spese per l'acquisto della cancelleria usata durante gli studi (Risoluzione 17.06.1980 n. 8/803).
e) Non sono detraibili le spese per viaggi, vitto e alloggio (Risoluzione 27.11.1980 n. 2/1184).


Quale documentazione conservare per la corretta detrazione delle spese di istruzione.

Occorre sempre conservare la seguente documentazione:

a) Per le spese di istruzioni in istituti universitari italiani occorrono le ricevute o le quietanza di pagamento.
b) Per le spese presso istituti privati occorre sia le ricevute o quietanza di pagamento che un documento in cui si attesta l'importo che lo studente avrebbe sostenuto presso analogo corso di laurea in un istituto pubblico.
c) Per master universitari o corsi di specializzazione occorre sempre la ricevuta o quitanza, il documento che attesta che si tratta di corsi assimilabili a corsi universitari o di specializzazione e che siano gestiti da istituti universitari privati o pubblici. Inoltre occorre un ulteriore documento che indica l'equiparazione del master seguito a quello delle università pubbliche e sia presente l'importo delle tasse e dei contributi previsti e pagati.

QUESTO POST E' STATO SCRITTO DA:
________________________________________________________________________________________________________________________
FRANCESCO PINNA, PROFESSORE DI ECONOMIA E DIRITTO, TRIBUTARISTA E BLOGGER PROFESSIONISTA, CHE HA SCRITTO PIU' DI DUEMILA ARTICOLI SU ARGOMENTI QUALI FISCO, DIRITTO TRIBUTARIO, ECONOMIA . 


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3 commenti:

  1. Possono essere portate in detrazione sul 730/2016 nelle spese d'istruzione, quelle sostenute per uscite d'istruzione. Grazie.-

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    Risposte
    1. No. Non possono essere portate in detrazione spese di viaggio, vitto e alloggio, anche se legate alla istruzione dei figli.

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  2. Salve,
    mi capita questo problema, nell'anno 2017 provvedo a pagare le rette universitarie per mio figlio che risultava essere a carico, poi durante l'anno trova un occupazione che si protrae sino al superamento della soglia per non essere più considerato a carico dei genitori.
    Ora essendo imminente la prossima dichiarazione 730/2018 redditi 2017
    come mi comporto per le rette pagate direttamente dal genitore ?

    Anche perchè Lui supera si l'importo di 2.841 € ma ha un onere di rette universitarie di 5600 annue
    ditemi Voi ....

    Grazie

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