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Deducibilità dei contributi per le colf, le badanti e le baby-sitter e voucher per lavoro domestico


I contributi per i servizi di colf, baby-sitter e badanti e in generale per i servizi domestici e per l'assistenza personale e familiare sono deducibili da redditi.




Si tratta dei contributi previdenziali e assistenziali che il contribuente versa per la propria colf o per la badante all'inps trimestralmente tramiche bollettini di conto corrente e/o MAV bancari.
La soglia massima deducibile è di euro 1549, 37. Per la deducibilità si segue sempre il principio di cassa e non quello della competenza dei trimestri per il quale si esegue il versamento. Utili indicazioni potete rinvenirle nella Circolare 16.11.2000 n. 207, risposta 1.5.1.
Esempio: se tizio, a gennaio dell'anno x, versa i contributi per il trimestre precedente, ovvero l'anno x-1, porterà in deduzione tali contributi nella dichiarazione dell'anno x poichè quello che conta è il momento del pagamento e non il periodo di riferimento.

Quindi il contribuente dovrà considerare tutti i bollettini di pagamento o i mav la cui data di versamento è l'anno per il quale si fa la dichiarazione dei redditi.

Deduzione dei contributi colf , badanti e baby-sitter
Attenzione, però, nel rilevare gli importi corretti dal MAV o dalla ricevuta di versamento poichè non tutto l'importo è deducibile. La parte che il contribuente potrà correttamente portare in deduzione dal suo reddito è soltanto quella rimasta effettivamente a carico del datore di lavoro. Occorre quindi, dagli importi complessivi indicati nelle ricevute di versamento, scorporare sempre la quota contributiva rimasta a carico del collaboratore domestico, sia esso colf o badante o baby-sitter.

Altro elemento da tenere in considerazione ai fini dell'individuazione del corretto importo deducibile è l'eventuale presenza, all'interno del versamento, di somme destinate alla CAS.SA.COLF. Nella sezione Mav "Causale del versamento" occorre controllare se è presente questa voce e quali siano gli importi poichè andranno decurtati anch'essi dal totale deducibile.

Quindi, per sapere la somma complessiva che il contribuente potrà portare in deduzione occorre tenere presente il seguente calcolo:

Contributi previdenziali colf e badanti deducibili = Contributi totali MENO Contributi a carico del lavoratore  MENO  Eventuali contributi alla CAS.Sa COLF.

I voucher per le colf e le badanti

Come molti sanno è possibile usufruire di prestazioni per servizi domestici di colf, badanti e baby-sitting attraverso l'uso dei voucher. In tal caso il datore di lavoro domestico potrà portare in deduzione un importo pari al 13% del valore nominale del voucher. Si veda, per la questione della deducibilità dei contributi previdenziali delle colf e badanti pagate tramite il sistema dei voucher la Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 5.4.

La deducibilità del contributo forfettario per regolarizzare i lavoratori dipendenti stranieri.

Non è prevista la deducibilità del contributo previsto dall'art. 5 del D.Lgs n. 109 del 2012 per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri.

Quale documentazione occorre conservare per la deduzione dei contributi alle colf e badanti?

Per una corretta applicazione delle deduzioni e in caso di un controllo formale delle dichiarazioni dei redditi occorre sempre conservare e esibire la seguente documentazione:

a) per i contributi previdenzialai e assistenziali di colf e badanti occorre la ricevuta di pagamento/versamento completa della parte che contiene le informazioni sul rapporto di lavoro domestico (si tratta delle ore trimestrali effettuate dalla colf o badante, dalla retribuzione oraria ecc ecc).
b) nel caso di utilizzo dei buoni voucher occorrono le ricevute di versamento relative all'acquisto dei buoni lavoro, la copia dei buoni lavoro consegnati al lavoratore (nel caso si tratti di voucher cartaceo), la documentazione che attesta che si è comunicati all'inps l'avvenuto utilizzo dei buoni lavoro (questo nel caso di uso dei voucher telematici).

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2 commenti:

  1. per la defiscalizzazione dei voucher serve una dichiarazione firmata del lavoratore che non supera una certa soglia di voucher nell'anno?

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    1. I voucher sono per natura, come ha detto lei, "defiscalizzati". Ovvero non sono soggetti a tassazione ma solo a contribuzione previdenziale e assistenziale. Se il datore di lavoro volesse richiedere una dichiarazione firmata da parte del lavoratore in cui, quest'ultimo autocertifica il "non superamento della soglia" nell'anno di riferimento, è libero di farlo. Non esiste nessuna regola che impone al datore di lavoro di richiedere e dotarsi di tale autocertificazione. In ogni caso, se il lavoratore avesse anche suparato il limite, sarebbe quest'ultimo a doversi regolare con il fisco.

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