Aggiungimi su Facebook Seguimi su Twitter Aggiungimi su Google+

Detrazione delle spese di assistenza a persone non autosufficienti.


La normativa fiscale consente alle persone non autosufficienti una detrazione di imposta sulle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale. Vediamo nel dettaglio chi può usufruirne e entro quali limiti di reddito.

 

Quali sono i contribuenti che possono godere di questa detrazione di imposta? 

Si tratta delle persone non autosufficienti dal punto di vista personale, ovvero persone che abbiano difficoltà nel compiere gli atti normali e essenziali di tutti i giorni. L'agenzia delle entrate è intervenuta con la Circolare 3.01.2005 n. 2, risposta 4, per circoscrivere l'ambito e definire meglio cosa si intenda per persone non autosufficienti, in modo da chiarire megli a chi spetta la detrazione e a chi, al contrario, non spetta nessuna agevolazione su spese eventualemente sostentute per l'assistenza personale.

Sono considerate persone non autosufficienti coloro che sono incapaci di svolgere autonomamente almeno una delle seguenti attività quotidiane:

a) Assunzione di alimenti;
b) Espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale;
c) Deambulazione;
d) Indossare gli indumenti

Ad alcuni potrà apparire una delimitazione poco chiara. Quando una persona è considerata incapace di assumere autonomamente gli alimenti? Qual'è il limite esatto per poter definire una persona non autosufficiente senza il rischio di incorrere in eventuali contestazioni per aversi indebitamente detratto le somme dell'assistenza personale?
L'agenzia ha precisato che non è neccessario che queste persone siano totalmente incapaci di eseguire le azioni appena elencate. Sarebbe sufficiente anche che la persona necessiti di una sorveglianza continua nell'eseguire senza rischi queste attività per potersi correttamente detrarre eventuali spese di assistenza.

Naturalmente occorre sempre una certificazione medica che attesta lo stato di non autosufficienza. Quindi sarà sempre il medico a certificare la situazione e mai il contribuente.
Oltre al requisito della non autosufficienza vi è anche un limite di reddito
a) Il reddito complessivo non sia superiore a euro 40.000.
b) In questo limite occorre anche inserire eventuali altri redditi dati dalla cedolare secca.

 

A chi spetta la detrazione di imposta per le spese di assistenza personale?

La detrazione spetta sempre a chi ha sostenuto la spesa. Possono verificarsi i seguenti casi:

a) Il soggetto non autosufficiente paga direttamente per le spese di assistenza. In tal caso la detrazione spetta a quest'ultimo.
b) Le spese sono sostenute da un familiare. In tal caso la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa anche se il familiare non autosufficiente non è fiscalmente a carico e/o non convivente.

 

A quanto ammonta la detrazione.

Il limite massimo di spesa detraibile è di euro 2.100. Questo vuol dire che la detrazione di imposta massima sarà pari al 19% di 2.100 euro , ovvero di euro 399.00. Nel caso in cui due familiari sostengano insieme le spese tale limite andrà ripartito equamente.
Tale limite è sempre riferito al singolo contribuente e non al numero di coloro, non autosufficienti, che hanno goduto dell'assistenza. Si riportano due esempi per spiegare meglio il concetto:

Esempio: se Caio e Sempronio pagano entrambi per l'assistenza a Tizio, in sede di dichiarazione dei redditi potranno detrarsi le spese entrambi per un massimale ciascuno di euro 1.050 per una detrazione di imposta massima di euro 199.50 (il 19% della metà di euro 2.100)

Esempio: Se tizio ha due familiari non autosufficienti, la detrazione non si applica per un importo doppio ma si applica sempre per un importo massimo di euro 2.100 con una detrazione di imposta massima di euro 399.00.

 

Quali tipologie di spesa di assistenza sono ammesse alla detrazione?

Non sempre le semplici spese di assistenza personale possono essere ammesse alla detrazione. Occorre sempre, come ha precisato l'agenzia delle entrate, che la spesa sia sostenuta all'interno di questi due casi:

a) Assistenza resa da una casa di cura o una casa di riposo. L'agenzia ha chiarito la questione con la Risoluzione 22.10.2008 n. 397.
b) Assistenza resa da una cooperativa di servizi. Anche in questo caso è intervenuta l'agenzia per chiarire come operi la detrazione con la Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 8

 

Quali documenti richiedere e conservare per detrazione delle spese.

Si ricorda che il contribuente o chi sostiene la spesa deve sempre conservare, ai fini di un eventuale controllo da parte dell'agenzia o ai fini dell'esibizione dei documenti presso il caf che compila la dichiarazione, la ricevuta con gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi sostiene la spesa e di colui che effettua l'assistenza. Se chi effettua la spesa è un familiare allora occorrono i dati anche di quest'ultimo.

Precisiamo, inoltre, che nel caso di assistenza ricevuta presso una casa di cura o di riposo occorre sempre richiedere un documento di spesa che elenchi in modo distinto le spese sanitarie sostenute per l'assistenza da tutte le altre spese relative alle diverse prestazioni fornite dall'istituto di cura. Così ha chiarito l'agenzia delle entrate con la Circolare 16.03.2005 n. 10, risposta 10.8. Attenzione, dunque, a non detrarre mai tutto l'importo presente nella ricevuta ma occorre sempre scorporare correttamente eventuali altri voci non detraibili.

Per quanto riguarda la documentazione in caso di assistenza da parte di una cooperativa occorre che vi sia una ricevuta che contenga i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa e la specificazione della natura del servizio reso.



QUESTO POST E' STATO SCRITTO DA:
________________________________________________________________________________________________________________________
FRANCESCO PINNA, PROFESSORE DI ECONOMIA E DIRITTO, TRIBUTARISTA E BLOGGER PROFESSIONISTA, CHE HA SCRITTO PIU' DI DUEMILA ARTICOLI SU ARGOMENTI QUALI FISCO, DIRITTO TRIBUTARIO, ECONOMIA . 

Se ti piace questo post ti bastano 3 secondi per condividerlo
Condividi su Google Plus Vota su OKNotizie

Nessun commento:

Puoi postare un quesito. Ti risponderemo in giornata.

  • Se non hai un account puoi usare quello "anonimo".
  • Se inserisci la spunta "Inviami notifiche" sarai avvisato con una email quando avremo risposto alla tua domanda!