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Detrazione delle spese di iscrizione e abbonamento per l'attività sportiva per ragazzi


Tutti i contribuenti che iscrivono i loro figli ad associazioni sportive, palestre, piscine, impianti sportivi di calcio comunque destinati alla pratica sportiva dilettantistica possono usufruire di una detrazione di imposta per le spese sostenute.


Quali sono le strutture sportive che consentono la corretta detrazione di imposta?

L'agenzia delle entrate si è pronunciata, a riguardo, sostenendo, nella Circolare 4.04.2008 n. 34, alla risposta n. 13 che la detrazione spetta ai ragazzi che hanno una età compresa tra cinque e diciotto anni e che dovessero frequentare delle strutture sportive che abbiano le caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il decreto in questione è il D.M. 28/03/2007 pubblicato sulla GU del 9.5.2007 n. 106, che ha dato una definizione sia di cosa si intenda per associazioni sportive, palestre e in generale di strutture sportive per le quali sia possibile detrarre le spese di iscrizione, sia la corretta documentazione necessaria per usufruire dell'agevolazione fiscale in oggetto.
Il decreto definisce:

a) Le associazioni sportive dilettantistiche: esse sono le società e le associazioni che riportano nella loro denominazione sociale la corretta dicitura "delle finalità sportive e della natura dilettantistica dell'associazione" (Art. 90, commi 17 e seguenti della Legge n. 289 del 2002).
b) Le palestre, le piscine, e altri impianti comunque destinati allo spor dei ragazzi: si tratta di strutture destinate all'esercizio dello sport non professionale gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche.

Quali sono le strutture sportive escluse dalla detrazione di imposta?

Dalla lettura del decreto ministeriale sopra riportato possiamo elencare le strutture sportive per le quali non è possibile usufruire della detrazione per le spese di iscrizione e abbonamento e che possiamo riassumere in:

a) tutte le associazioni che non hanno ottenuto il riconoscimento del coni o delle rispettive federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva. In questo caso si tratta, appunto, di associazioni che non rientrano nella definizione di "sportive dilettantistiche".
b) Le società sportive che si occupano di sport a livello professionistico (Legge n. 91 del 1981)
c) tutte le associazioni non sportive che organizzano comunque attività sportive (si pensi alle associazioni di tipo culturale che organizzano corsi vari di attività motoria o altro).

A quanto ammonta la detrazione di imposta rispetto alle spese sostenute?

Si tratta, come di norma, di una detrazione del 19% su un importo massimo di euro 210 per ogni figlio fiscalmente a carico. In sostanza, il risparmio di imposta netto non potrà mai essere superiore a 40 euro per ogni figlio (il 19% di 210 euro). Il limite è riferito a entrambi i genitori. L'agenzia è intervenuta sulle spese sportive per i figli chiarendo le modalità di calcolo nella Risoluzione del 25.02.2009 n. 50.

Quale documentazione occorre conservare?

Per la documentazione da conservare facciamo riferimento all'art. 2, comma 1, del citato DM lettere a), b), c), d), ed e), ovvero:

a) I dati completi della struttura sportiva. (La denominazione o ragione sociale, (se è una ditta individuale è sufficiente il nome e cognome), la residenza e il codice fiscale ecc.
b) La causale corretta del pagamento (Iscrizione se si tratta, appunto, di iscrizione all'attività sportiva o abbonamento se si tratta delle quote mensili al corso ecc)
c) Il tipo di attività sportiva esercitata.
d) L'importo versato.
e) i dati anagrafici del ragazzo e il codice fiscale del genitore che effettua il pagamento.

Documentazione in caso di attività sportive gestite dai Comuni.

Spesso capita che i Comuni stipulino delle convenzioni con associazioni, palestre o piscine per stimolare e agevolare l'attività sportiva dei giovani ragazzi. In questi casi accadeva che i pagamenti avvenivano con un bollettino di C/C postale intestato al Comune.
L'agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire queste ricorrenti situazionni con la Circolare 13.05.2011 n.20, risposta 5.9, affermado che anche in tali casi sono sempre richiesti i requisiti sopra riportati (punti a), b), c), d) ed e) dell'art. 2, comma 1, del DM del 28/03/2007.

QUESTO POST E' STATO SCRITTO DA:
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FRANCESCO PINNA, PROFESSORE DI ECONOMIA E DIRITTO, TRIBUTARISTA E BLOGGER PROFESSIONISTA, CHE HA SCRITTO PIU' DI DUEMILA ARTICOLI SU ARGOMENTI QUALI FISCO, DIRITTO TRIBUTARIO, ECONOMIA . 

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